Una significativa sentenza del Tar toscano sull’inquinamento da emissioni olfattive.

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Una importante industria tessile ha chiesto al Tar Toscana
l’annullamento della autorizzazione alle emissioni in
atmosfera rilasciata dalla Provincia di Firenze ai sensi
dell’art.269 comma 8 del decreto legislativo n.152/2006
relativamente al suo stabilimento di Calenzano

L’Agenzia ha partecipato alla istruttoria del procedimento
amministrativo che ha condotto alla autorizzazione
impugnata e, pertanto, è stata chiamata in giudizio.
Al processo si sono costituite la Provincia, il Comune di
Calenzano e Arpat con la difesa dell’avvocato interno al
proprio ufficio legale. Le prescrizioni in autorizzazione erano, secondo parte ricorrente, illegittime. Fra le prescrizioni censurate adottate dalla Provincia con l’apporto istruttorio di Arpat, la società ha attaccato soprattutto il limite previsto per le emissioni olfattive. Il pesante disagio olfattivo causato agli abitanti della zona dallo stabilimento era stato denunciato negli anni alle amministrazioni con innumerevoli segnalazioni, in seguito alle quali il Sevizio Subprovinciale Arpat del Mugello-Piana di Sesto ha effettuato numerosi sopralluoghi.
Il limite alle emissioni olfattive posto in autorizzazione
era stato individuato attraverso delle applicazioni modellistiche effettuate dalla Af Modellistica Previsionale del
Dipartimento Arpat di Firenze. Questo limite è stato considerato legittimo dal Tar che ha respinto le censure sottolineando che la società non riusciva ad inficiare l’approccio scientifico del metodo che aveva condotto all’individuazione di detto limite. Ancora, tutte le prescrizioni che imponevano delle soglie alle emissioni (soglie individuate con il contributo del Sevizio Subprovinciale Arpat del Mugello – Piana di Sesto e contestate dalla società) sono state ritenute scientificamente coerenti e scaturite da una approfondita istruttoria. Il ricorso è stato respinto con soddisfazione delle difese delle Amministrazioni che insieme hanno dimostrato la
correttezza del procedimento e il buon operato degli enti
coinvolti. La pronuncia (sentenza n.276/2008) mostra che il Tar Toscana, apprezzando il rigore dell’operato delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ha avuto ben presente
l’esigenza della tutela dell’ambiente; inoltre, la decisione si
segnala per non avere accolto alcuna censura all’individuazione del limite alle emissioni olfattive.
L’inquinamento olfattivo è infatti materia controversa: non
è disciplinato in maniera specifica dal legislatore, ma deve
considerarsi, come sostenuto dalla difesa delle amministrazioni nel processo, una forma di inquinamento che può causare pesanti disagi per la qualità della vita e che,
pertanto, necessita di regolamentazione come forma di
inquinamento atmosferico.