Caccia senza limiti e armi a go-go

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Con l’approvazione dell’art. 43 (ex art. 38) della legge comunitaria aumenta la libera circolazione di armi oltre i 5 mesi ora consentiti

Quanti fucili si possono detenere con la licenza di caccia secondo l’attuale legge? È incredibile a dirsi, ma si può detenere un numero illimitato di fucili da caccia e fino a 1.000 cartucce. Una tale diffusione di armi genera preoccupazioni tanto più in regioni ad alta intensità mafiosa, camorristica o di ?ndrangheta.

«­Lungi dal dire che i cacciatori siano criminali, è certamente indubbio che ben al di là della loro volontà, le norme sulla licenza di caccia hanno consentito la diffusione di veri e propri piccoli arsenali, anche in ambiti territoriali dove la detenzione ed il trasporto delle armi dovrebbero essere fortemente contrastati, non fosse che per motivi precauzionali – dichiara Gaetano Benedetto, condirettore del Wwf Italia -. I fatti di cronaca sono pieni di regolamenti di conti, eseguiti con armi da caccia. Il possesso e la circolazione di queste armi è poi elemento di intimidazione e certo non è una novità che molti dei nuovi arresti operati nell’azione di repressione ai fenomeni criminali sono a carico di soggetti incensurati».

Alcuni riferimenti normativi aiutano a comprendere il problema. Sono armi comuni da caccia «quelle lunghe a polvere, sia a canna liscia (purché il calibro non sia più grande del 12; quindi non sono da caccia i calibri 8 e 10 che hanno un diametro superiore a 18,1 mm), che rigata; queste se di calibro pari o inferiore a 5,6 mm devono impiegare una cartuccia superiore a 40 mm. In pratica rimangono esclusi i calibri 22 a percussione anulare e il 22 Hornet. Sono armi da caccia quelle in calibri 6 e 9 mm Flobert. Sono armi da caccia anche quelle di tutti i calibri per pistola superiori al 22 (…). Anche moschetti militari o fucili d’assalto demilitarizzati sono armi da caccia». Così specifica il Magistrato di Cassazione Edoardo Mori in uno studio sul «Diritto delle Armi» che evidenzia come le armi da caccia non siano indicate nel provvedimento ministeriale di catalogazione delle armi, che distingue solo tra armi comuni, da guerra e sportive.

Queste armi possono essere acquistate con la sola licenza di caccia, che ha validità di sei anni e che comporta il pagamento di una tassa annuale di 168 euro quale concessione governativa. Il mancato pagamento di questa tassa non comporta però l’inefficacia della licenza, ma solo una sanzione amministrativa. Ne consegue che la sola licenza è sufficiente all’acquisto, alla detenzione ed al trasporto di queste armi. La licenza di caccia ha infatti anche valore di licenza per il tiro al volo e con questa motivazione (teoricamente da documentare in caso di contestazioni) il trasporto delle armi è consentito anche al di fuori della stagione venatoria. Chiaramente l’estensione della stagione venatoria aumenta la possibilità di circolazione di armi e, in questo caso, non c’è più neanche la preoccupazione di dover dire che si sta andando in qualche poligono di tiro a volo.

«Come si vede la “questione caccia” va oltre la semplice attività venatoria – conclude Gaetano Benedetto – e non coinvolge solo questioni economiche e affari, ma apre scenari inquietanti e ignoti».

(Fonte Wwf)