Cinghiali, il Sindaco non può fare lo sceriffo

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cinghiale caccia
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֎Sentenza del Consiglio di Stato in seguito all’impugnazione dell’Associazione Vittime della Caccia che si oppose al provvedimento di abbattimento dinanzi al Tar Liguria. Un altro monito ai pubblici poteri nell’affrontare la diffusione del cinghiale֎

Il Sindaco del Comune di Vallecrosia (in provincia di Imperia) dispose, nel 2016 con ordinanza contingibile ed urgente, «la cattura e l’abbattimento dei cinghiali presenti sul territorio comunale nelle immediate vicinanze del centro abitato e nelle aree abitate anche in zone agricole e rurali e in prossimità delle reti viarie più trafficate». L’Associazione Vittime della Caccia impugnò il provvedimento dinanzi al Tar Liguria il quale, però, dichiarò la sopravvenuta carenza di interesse poiché l’ordinanza aveva già esaurito i suoi effetti alla data del momento della decisione. Ma l’associazione non ha inteso abbandonare la controversia ed ha appellato la decisione del Tar dinanzi al Consiglio di Stato eccependo che sussistessero ancora l’interesse strumentale e concreto alla decisione nel merito, che, sempre nel merito, l’ordinanza del Sindaco di Vallecrosia avesse violato le norme regionali vigenti in materia e che vi fosse nel provvedimento il difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Consiglio di Stato, IV sezione, con sentenza depositata all’inizio di ottobre, ha accolto il ricorso dell’Associazione Vittime della Caccia statuendo che «l’interesse strumentale ad accertare la legittimità o meno del provvedimento sussiste proprio al fine di poter indirizzare e conformare la futura attività amministrativa del comune e dunque di evitare, in caso di fondatezza del ricorso, che la stessa amministrazione possa in qualche modo incorrere nei medesimi eventuali errori. Una simile esigenza di “indirizzo dell’azione amministrativa” risulta piuttosto evidente ove soltanto si consideri la peculiarità del settore da disciplinare (attività venatoria) caratterizzato da stagionalità e dunque da ripetitività dei medesimi provvedimenti autorizzatori (predisposizione dei calendari venatori con cadenza regolare), pur se a carattere straordinario come nel caso di specie. Di qui la persistente utilità di una pronunzia la quale affermi principi che, pur se non direttamente spendibili nel caso concreto, ben potrebbero trovare applicazione, in funzione di indirizzo ed anche di correzione ove necessario, in occasione di situazioni analoghe a quelle di specie (problema cinghiali vicini alle abitazioni)».

L’abuso del potere extra ordinem

Nel merito della questione, il Consiglio di Stato afferma che «è stato fatto ricorso al potere extra ordinem del sindaco senza tuttavia preventivamente vagliare la possibilità di percorrere la via ordinaria prevista dalla normativa regionale vigente e, comunque, dopo avere accertato la inutilità dei mezzi sempre in via ordinaria contemplati dalla normativa stessa. […] Proprio per fare fronte a tale peculiare problema (presenza del cinghiale) la Regione Liguria ha a suo tempo già previsto che il relativo abbattimento dovesse essere: a) contemplato durante la “stagione venatoria” e non al di fuori della stessa (ciò allo scopo di evitare situazioni di stress eccessivo per gli habitat naturali e per le popolazioni residenti); b) preceduto da un programma straordinario da sottoporre a specifica autorizzazione; c) riservato a squadre di cacciatori “scelti”». Ma nell’ordinanza del Sindaco di Vallecrosia non c’era traccia di richiesta alla Regione di esercitare le sue prerogative. «Nel provvedimento — concludono i giudici del Consiglio di Stato — si fa solo generico riferimento ai danni prodotti dai cinghiali (peraltro alle cose e non anche alle persone o alla circolazione) ma non si fa mai cenno ad eventuali previ interessamenti o coinvolgimenti degli organi regionali a tanto specificamente preposti sulla base della richiamata normazione territoriale».

Un altro monito ai pubblici poteri nell’affrontare la diffusione del cinghiale.

 

Fabio Modesti