Paesaggio, per la tutela in Puglia c’è un problema

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֎Nell’attuazione del Piano per la tutela del paesaggio pugliese c’è un problema che va risolto senza gravare sui cittadini come già statuito dal Consiglio di Stato in altre occasioni֎

«Non può addossarsi da parte dell’amministrazione, depositaria pubblica ed ufficiale degli atti e dei documenti che rilascia, oneri indebiti ai privati di reperimento di risalenti atti, documenti, o istanze, quando quelli più recenti danno per acquisita e dimostrata la natura di taluni beni». Questo afferma, tra l’altro, il Tar Puglia, sezione di Bari, in una sentenza di circa un mese fa relativa ad un contenzioso instaurato da un imprenditore agricolo che aveva chiesto alla Regione Puglia la rettifica degli elaborati del Piano paesaggistico regionale Puglia (Pptr) per erronea perimetrazione dell’ulteriore contesto di paesaggio (Ucp) «Prati e pascoli naturali» dei terreni di sua proprietà acquistati nel 2019.

La rettifica era necessaria per poter legittimamente usufruire dei finanziamenti per un progetto di miglioramento fondiario finalizzato alla realizzazione di un mandorleto su quei terreni acquistati come agricoli e che erano già in coltura a cereali almeno dal 1998. La Regione Puglia ha rigettato la richiesta di rettifica adducendo la motivazione per la quale l’imprenditore avrebbe dovuto «produrre i titoli abilitativi relativi ai lavori di trasformazione da pascoli naturali a seminativi, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (valutazione di incidenza per l’applicazione della direttiva Habitat, N.d.R.) e ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 «Legge Forestale» e del suo Regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926, […] essendo dette aree gravate da vincolo idrogeologico».

La stessa Regione, in sede processuale, ha affermato che da un confronto tra le ortofoto storiche, «[…] si evince chiaramente che [i terreni] hanno subito trasformazioni profonde del suolo, con rimozione di pietra rendendole coltivabili. Tali modificazioni hanno avuto inizio dal 1998». Ma la stessa Regione ammette che, per verificare un’errata localizzazione di beni paesaggistici e ulteriori contesti del paesaggio, occorre aver riguardo allo stato dei luoghi alla data del 2006, che è l’anno di riferimento per la redazione delle cartografie del Pptr; mentre, i terreni in argomento hanno subito «profonde trasformazioni», tali da renderli coltivabili, a partire dall’anno 1998, quasi cioè un decennio prima della cartografia del Pptr (formata appunto a far data dal 2006).

La pubblica amministrazione deve essere virtuosa

Il Tar Puglia ricorda, citando la norma sulla documentazione amministrativa, che «Le amministrazioni pubbliche […] sono tenuti ad acquisire d’ufficio […] tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni […], ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato» e perciò la Regione Puglia avrebbe dovuto acquisire dalle amministrazioni competenti, peraltro interne alla stessa Regione, i documenti che attestassero la legittimità delle avvenute trasformazioni. «Una volta auto-certificata una data condizione dei terreni — afferma il Tar nella sentenza — specie se sussistono coeve e conformi risultanze in plurimi uffici pubblici, è la pubblica amministrazione che ne dubiti la consistenza e/o abbia la necessità di reperire determinati atti anteriori a doverli ricercare nei propri archivi. Orbene, nel caso di specie, la natura agricola dei terreni risulta da consolidati atti di compravendita, dal certificato di destinazione urbanistica (rilasciato dall’ente pubblico territoriale) ed è così acclarata in catasto presso gli uffici finanziari; inoltre, è stata attestata da istanza datata 4 aprile 2022 asseverata da un idoneo tecnico (dottore agronomo e forestale, iscritto al preposto Ordine professionale); infine, emerge, a partire dal 1998, dai rilievi orto-foto acquisiti e nella disponibilità delle parti in giudizio; pertanto, la natura legittima dei terreni in discussione è quella agricola, alla data di approvazione del nuovo Pptr avvenuta nel 2006, con le specificazioni di cui al certificato di destinazione urbanistica».

Infine il Tar evidenzia come siano le stesse norme tecniche di attuazione (Nta) del Pptr, all’articolo 9, a specificare che «“Nell’istanza [di rettifica] il proponente deve, altresì, dichiarare se sull’area, oggetto della richiesta […], sono avvenute, successivamente alla individuazione operata negli elaborati del Pptr, delle trasformazioni dello stato dei luoghi (es. taglio boschi, costruzione edifici, messa a coltura, ecc.) e, in tal caso, trasmettere gli eventuali atti autorizzativi assunti ai sensi di legge, indicativamente a partire dal 2006 […]. La documentazione da presentare a supporto dell’istanza […] consiste in: […] c) inquadramento catastale e su ortofoto 2006 dell’area oggetto di istanza di rettifica”. Evidente è dunque che il Pptr ha inteso dare tutela al paesaggio per come quest’ultimo si presentasse a partire dall’anno 2006».

Insomma, nell’attuazione del Piano per la tutela del paesaggio pugliese c’è un problema che va risolto senza gravare sui cittadini come già statuito dal Consiglio di Stato in altre occasioni.

Fabio Modesti