֎Il Tar Puglia in una sentenza pubblicata nell’ultima decade di marzo afferma l’esatto opposto, di una precedente sentenza, sulla scorta di un’interpretazione dell’agrivoltaico fornita dal Consiglio di Stato e confutata proprio dalla sentenza del Tar Puglia di novembre scorso֎
È una specie di sciarada quella in corso sull’agrivoltaico nel Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Puglia Sezione di Bari dove la seconda sezione ha assunto posizioni interpretative opposte nel giro di quattro mesi. A novembre del 2024 la stessa sezione (Presidente Orazio Ciliberti, consigliere Alfredo Giuseppe Allegretta, estensore della sentenza Donatella Testini) aveva affermato, come da noi riportato e secondo un’interpretazione logica del tutto condivisibile, che «[…] Può, pertanto, affermarsi che l’impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell’attività agricola. Da tale premessa discende l’applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili, vieppiù osservando che la norma derogatoria testé esaminata [decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 “Impianti fotovoltaici in ambito agricolo”], nel riconoscere la sussistenza della nuova tecnologia del fotovoltaico rappresentata dall’agri-voltaico, si preoccupa solo dell’aspetto relativo agli incentivi economici, in assenza di deroghe alle nome poste a tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici, ivi compresi quelli inerenti gli aspetti rurali e colturali. Non vi sono pertanto, a giudizio (meditato) del Collegio, elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit». Una sentenza, quella, che grazie al nostro articolo ha fatto il giro d’Italia.
L’interpretazione opposta
Ora, la medesima seconda sezione ma con componenti diversi (Presidente f. f. Carlo Dibello, referendario Danilo Cortellessa, estensore Giacinta Serlenga) in una sentenza pubblicata nell’ultima decade di marzo afferma l’esatto opposto, sulla scorta di un’interpretazione dell’agrivoltaico fornita dal Consiglio di Stato e confutata proprio dalla sentenza del Tar Puglia di novembre scorso.
Nell’ultima decisione dello scorso mese di marzo, i giudici amministrativi pugliesi, accogliendo il ricorso di una società operante nel campo dell’agrivoltaico contro il silenzio serbato dal ministero dell’Ambiente nell’ambito del procedimento di Via e contro il parere negativo del ministero della Cultura, affermano che «il Piano paesaggistico territoriale regionale (Pptr), diversamente da quanto sostenuto nell’atto gravato, non pone un divieto assoluto alla collocazione di impianti fotovoltaici a terra; al contrario, nelle stesse aree privilegia l’autoconsumo delle aziende agricole, qual è la società ricorrente. Il Ministero ha, dunque, omesso di considerare la natura specifica dell’impianto proposto, erroneamente assimilando l’agrivoltaico al fotovoltaico tradizionale in contrasto con la più recente giurisprudenza. L’agrivoltaico invero, a differenza del fotovoltaico tradizionale (che, impermeabilizzando il suolo, ne compromette la produttività agricola), consente la coltivazione del terreno sottostante grazie alla disposizione degli impianti su pali alti e distanziati; assetto che preserva la permeabilità del suolo e ne garantisce la funzionalità agricola, integrando l’attività energetica con quella produttiva. Le motivazioni poste alla base del gravato parere del Mic si rivelano, quindi, frutto di un’insufficiente istruttoria; tanto più che il Ministero stesso non si è fatto carico di prospettare alcuna soluzione alternativa o proposta di mitigazione, in violazione dei principi di leale interlocuzione con il privato e di collaborazione con le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento».
I giudici amministrativi pugliesi, dicevamo, nella sentenza di marzo scorso si rifanno ad una sentenza del Consiglio di Stato di cui ci siamo già occupati a gennaio del 2024, secondo la quale, appunto, «logico corollario della delineata differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata [Tar Puglia – Lecce, N.d.R.] , quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico, come impropriamente ha fatto la Provincia nel procedimento conclusosi con il provvedimento di Paur negativo». Grande è la confusione sotto il cielo, la situazione quindi è eccellente. Per chi, non si sa.
Fabio Modesti