La Tari dove la applico?

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foto di V. Stano
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Il Dipartimento delle Finanze precisa che sono escluse dalla Tari non solo le aree occupate dai macchinari dell’impresa ma tutte quelle aree dove si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali che producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità minima di rifiuti urbani assimilabili

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo a un quesito, chiarisce come debba essere determinata la superficie tassabile ai fini della Tassa rifiuti (Tari). In particolare, stabilisce che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, nonché le aree scoperte asservite al ciclo produttivo, vanno considerati non tassabili ai fini del tributo perché produttivi di rifiuti speciali, in via continuativa e prevalente.
Ora vediamo più da vicino in cosa consiste questa tassa.
Bene, la Tari si fonda su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Il soggetto passivo della Tari è «chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani». La Tari è corrisposta per anno solare ed è il comune l’ente tenuto al calcolo e all’incasso della tassa.
Vengono previste, dal comune, possibili riduzioni ed esenzioni alla tassa e questo nel caso, ad esempio, di:
– abitazioni con unico occupante;
– abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
– locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
– fabbricati rurali ad uso abitativo;
– abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero.
Ma ecco che arrivano i chiarimenti del ministero delle Finanze in merito all’attribuzione del tributo relativamente a quelle aree soggette alla produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente.
Con Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 il Dipartimento delle Finanze precisa che, ai sensi dell’articolo 1 comma 649, legge 147/2013 sono escluse dalla Tari non solo le aree occupate dai macchinari dell’impresa ma tutte quelle aree dove si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali che producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità minima di rifiuti urbani assimilabili. Ovviamente la Tari è esclusa se i produttori di rifiuti speciali ne dimostrano l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Quanto al potere dei Comuni tramite regolamento di «assimilare» alcuni rifiuti speciali agli urbani facendoli rientrare sotto la Tari, le Finanze precisano che lo possono fare nel solo ambito in cui gli è consentito, poiché laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il Comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio del potere di assimilazione.
In definitiva, chiarita l’attribuzione della Tari per quello che concerne il pagamento del tributo per aree soggette alla produzione quasi esclusiva di rifiuti speciali, stiamo parlando della quasi totalità di aziende che non devono più permettere la tassazione delle aree produttive dove la produzione di rifiuto assimilato è in quantità assolutamente poco apprezzabile.