Alberi monumentali, ecco il testo del disegno di legge

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Il provvedimento si compone di 3 articoli.
L’art. 1 definisce le caratteristiche morfologiche dell’albero monumentale. L’art. 2 istituisce l’Inventario degli alberi monumentali d’Italia. L’art. 3 fa rientrare nella fattispecie del danneggiamento aggravato ogni distruzione o deterioramento degli alberi monumentali iscritti nell’Inventario.

Art. 1 (Alberi monumentali d’Italia)
1. Sono alberi monumentali gli alberi che possiedono eccezionali caratteristiche morfologiche rispetto alla specie, quali la longevità, le dimensioni ragguardevoli ed al di sopra delle soglie minime di accrescimento previste per classi di età, il portamento e la forma peculiare, determinate anche dalle particolari condizioni di accrescimento in natura, nonché la rarità botanica, anche in riferimento a specie relitte o ad esemplari cresciuti in particolari stazioni o al di fuori del loro areale. I menzionati aspetti di carattere botanico e naturale possono accompagnarsi a caratteristiche che attengono alle interazioni uomo-ambiente con particolare riferimento ai valori delle tradizioni locali.
2. Gli alberi monumentali possono essere: alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali; filari ed alberate di particolare pregio, ivi compresi quelli situati nei centri urbani; gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Art. 2 (Inventario nazionale degli alberi monumentali)
1. Presso il Corpo Forestale dello Stato è istituito l’Inventario nazionale degli alberi monumentali, nel quale sono iscritti gli alberi, filari e alberate: a) individuati ai sensi delle leggi regionali in materia; b) individuati dal Corpo Forestale dello Stato, d’intesa con la Regione competente e previa comunicazione al proprietario del terreno che entro 30 giorni può presentare le proprie osservazioni.
2. Resta ferma la disciplina prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. L’Inventario è realizzato nell’ambito del Sistema informativo della montagna (Sim) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con i successivi aggiornamenti.

Art. 3 (Disposizione sanzionatoria)
1. All’articolo 635, secondo comma, del codice penale, è aggiunto, dopo il n. 5), il seguente: «6) sopra un albero, un filare o un’alberata iscritti nell’inventario nazionale degli alberi monumentali ai sensi della normativa vigente».

(Fonte Corpo forestale dello Stato)