Che cos’è la Cites

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Dal 1975 è attiva la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, denominata in sigla Cites (Convention on International Trade of Endangered Species), entrata in vigore in Italia nel 1980 ed attualmente applicata da oltre 150 Stati. Ecco alcune informazioni, le specie protette, le norme di comportamento connesse e i consigli utili per i turisti che si recano nei paesi esotici

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, denominata in sigla Cites, è nata dall’esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti di essi e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell’estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La Cites, che è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep), è entrata in vigore in Italia nel 1980 ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati.
In Italia l’attuazione della Convenzione di Washington è affidata a diversi Ministeri: Ambiente, Finanze Commercio con l’Estero, ma la parte più importante è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole, come prevede la legge, tramite il Servizio Cites, che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della Convenzione. Il Servizio Cites del Corpo Forestale dello Stato è strutturato in un Centro di Coordinamento, presso la Direzione Generale in Roma, e in 40 Uffici periferici. Il Centro di Coordinamento ha le funzioni di assistenza operativa e di coordinamento delle attività degli Uffici periferici, di consulenza tecnico-scientifica, di emanazione di direttive, di rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli Uffici periferici si differenziano in 24 Uffici territoriali denominati Servizi Certificazione Cites (in sigla S.C.C.), con funzione di rilascio certificati, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 16 Nuclei Operativi Cites (in sigla N.O.C.) presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale, nonché accertamento di illeciti.

SPECIE SOGGETTE A CONTROLLO

Sono le specie iscritte all’Appendice II e III della Convenzione.
Il loro commercio deve essere compatibile con la sopravvivenza delle specie in natura.
L’elenco comprende oltre 10.000 specie elencate nel Reg.(CE), delle quali le più comuni sono:
tutte le specie di scimmie, lupi, orsi, lontre, felini, zebre, pecari, ippopotami, guanachi, alcune specie di cervi e antilopi, nandù, fenicotteri, gru, pappagalli, buceri, tucani, colibrì, tartarughe di terra, alligatori, caimani, coccodrilli, gechi, camaleonti, iguane, coccodrilli, tegu, elodermi, varani, boidi, cobra, salamandre, storioni, farfalle della specie ornitottere, sanguisughe, conchiglie tridacne, coralli madreporari a forma complessa, alcune palme, cactus, felci arboree, cicas, euforbie, aloe, orchidee, ciclamini, che non risultino iscritte all’Appendice I.

LE SPECIE MINACCIATE

Sono incluse in Appendice I della Convenzione; il commercio è vietato a livello internazionale e la loro utilizzazione può essere consentita solo per circostanze eccezionali. Si tratta di un elenco di circa 1.000 specie animali e vegetali elencate nel Reg.(CE).

Tra queste specie si trovano:
tutte le scimmie antropomorfe (Oranghi, Scimpanzé e Gorilla), i lemuri, il panda, alcune scimmie sudamericane, i mammiferi marini, il lupo indiano, alcuni orsi, le lontre, i giaguari, le tigri, i leopardi, l’ocelot, gli elefanti, qualche zebra, i rinoceronti, la vigogna, alcuni cervi, le volpi volanti, lo struzzo nordafricano, alcune specie di fenicotteri, i rapaci diurni e notturni, molte specie di pappagalli (soprattutto le Are e le Amazzoni), le


tartarughe marine, alcune testuggini di terra, alcune specie di alligatori e coccodrilli, alcuni varani asiatici, le salamandre giganti, il pitone indiano, la vipera degli Orsini, lo storione comune, certe conchiglie, alcune farfalle (Papilionidi), le orchidee e i cactus selvatici, alcune specie di aloe.

COME SAPERE SE L’ANIMALE O PRODOTTO DERIVATO È INCLUSO NELLA CITES?

La Convenzione di Washington (Cites) regolamenta il commercio(esportazione , riesportazione, importazione e detenzione) , per qualsiasi scopo, di talune specie di animali e vegetali nei paesi che hanno aderito a tale convenzione . Ciò accade per tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio ove permesso.

L’Unione Europea ha recepito la Convenzione attraverso l’emanazione del Reg.(CE)338/97 e modifiche e di quello più recente numero 1808/01.Questi regolamenti vanno considerati insieme per comprendere la legislazione comunitaria in materia.I regolamenti ripropongono in maniera più restrittiva quanto stabilito dalla Convenzione suddividendo le specie da proteggere negli Allegati A, B, C, e D (corrispondenti alle Appendici della Convenzione).

Per sapere se un determinato animale o vegetale è incluso nella Convenzione bisogna cercarlo con il NOME SCIENTIFICO all’interno dell’ultimo aggiornamento al Regolamento CE in materia . Un funzionale ed aggiornato database di tali specie è consultabile on line al sito ufficiale www.cites.org sotto l’indicazione «Resources-species database- flora(per le piante) o fauna(per gli animali)» indicando sempre il NOME SCIENTIFICO nei campi ove richiesto.

Naturalmente potrete avere tutte le informazioni del caso contattando gli Uffici del Servizio Certificazione competenti e consultando i fac-simile della modulistica, le FAQ nonché la sezione della normativa.

COME COMPORTARSI IN DOGANA?

Spesso quando si parte per una vacanza si pensa già a cosa potremo riportare dal paese che visiteremo, oltre ai nostri ricordi.

Ogni ecosistema vive e si basa su un delicato equilibrio biologico e spesso sottrarne indiscriminatamente parti può arrecare gravi danni. Alcuni souvenir, perciò, sono tassativamente da non portare, sia che si siano acquistati senza i relativi documenti Cites (come per es.oggetti di avorio, coccodrillo o tartaruga), sia che si siano prelevati in natura (come per es. conchiglie o coralli).Si incorrerà in pesanti sanzioni se si introdurranno illegalmente specie controllate o minacciate.

Diversamente anche se dovete importare per scopi commerciali o scientifici determinati specimen consultate la normativa che regola tale operazione sia nel paese da cui proviene che in quello in cui è destinato o deve transitare per la sua meta definitiva poiché in dogana vi saranno richiesti i documenti relativi agli specimen stessi.

Per sapere se ciò che volete riportare è libero da vincoli chiedete informazioni alle Autorità del paese che vi ospiterà; se Stato che aderisce alla Convenzione; consultate la normativa che regolamenta la Cites, contattate i Nuclei Operativi Cites presenti in dogana o i Servizi Certificazione Cites sul territorio.

La cosa migliore da portare con sé, sia all’andata sia al ritorno, è certamente il rispetto! E molte foto…

CONSIGLI PER I VIAGGIATORI

Spesso, il turista in partenza per una vacanza in Paesi lontani non conosce l’esistenza di


un accordo internazionale che tutela le specie animali e vegetali e non sospetta che certi souvenirs, acquistati in un momento felice e quasi mai con intenti speculativi, possano essere causa di pesanti sanzioni (multe salatissime, confisca e, nei casi più gravi, l’arresto).

Nei mercatini di molti Paesi esotici si possono acquistare, per poche lire, animali vivi (scimmiette, pappagalli, rettili). E’ necessario accertarsi, prima dell’acquisto, se esemplari o gli oggetti appartengono ad una specie protetta dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si può richiedere l’assistenza delle Autorità locali: Ministeri dell’Ambiente oppure dell’Agricoltura e Foreste. Nei casi dubbi e qualora non sia possibile ottenere l’autorizzazione prevista, si consiglia di desistere dall’acquisto. Ogni Stato aderente alla Cites utilizza un proprio formulario per rilasciare i permessi o certificati richiesti dalla Convenzione, ma devono, comunque, riportare obbligatoriamente l’Autorità di gestione dello Stato interessato, la data del rilascio e di validità, un numero progressivo del documento, la denominazione scientifica e comune delle specie animale o vegetale, la descrizione esatta della merce (esemplare vivo, trofeo, pelle, borsa ecc.), l’indicazione del Paese di origine e provenienza, timbro e firma dell’Autorità di rilascio.

L’Unione Europea con il Regolamento (CE) n.338 del 1997 e successive modifiche ha voluto applicare più rigorosamente i dettami della Cites per la conservazione di un maggior numero di specie rispetto a quelle elencate nelle tre Appendici . Sono infatti oltre 36.000 le specie inserite negli Allegati A, B, C e D del regolamento comunitario e si è dotata di un sistema uniforme di applicazione della Convenzione di Washington in tutti i 15 Stati Membri.
Prima di recarti all’estero informati sulle leggi vigenti e sui principi di questo regolamento, eviterai spiacevoli sorprese in dogana al rientro dalle vacanze.