Qualora si presenti una minaccia imminente di danno ambientale, l’autorità competente designata da ciascuno Stato membro deve imporre all’esercente (inquinatore potenziale) di adottare le misure preventive idonee o le assume essa stessa e copre successivamente le spese relative. Quando si verifica un danno, l’autorità competente impone all’esercente interessato di adottare le misure di riparazione idonee o le prende essa stessa coprendo successivamente le spese.
In caso di più danni, l’autorità’ competente può decidere l’ordine di priorità nel loro risarcimento. Se l’esercente non ha la possibilità finanziaria di prendere in toto o in parte le misure di riparazione necessarie o se l’identificazione dell’inquinatore responsabile risulta impossibile, gli Stati membri devono esercitare funzioni sostitutive provvedendo essi stessi, anche istituendo meccanismi di finanziamento alternativo (come le garanzie finanziarie, le fideiussioni, i fondi collettivi). Nell’ipotesi in cui l’autorità competente abbia attuato misure di prevenzione o di riparazione, verrà risarcita dei costi sostenuti dall’esercente responsabile. Lo stesso principio si applica in relazione alle valutazioni ambientali realizzate per determinare la dimensione del danno e le azioni necessarie per ripararlo. L’autorità competente deve iniziare le procedure di recupero entro cinque anni a partire dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di riparazione.
Se più esercenti sono corresponsabili di un danno, essi devono sostenere i costi della riparazione su base proporzionale. Anche a questo fine gli Stati membri devono incoraggiare gli esercenti a fornirsi di una garanzia finanziaria, come un’assicurazione, e favoriscono lo sviluppo di questo tipo di servizi. Un elemento innovativo introdotto in sede parlamentare e rappresentato dal rafforzamento del sistema comunitario che ha lo scopo di perseguire l’internazionalizzazione dell’inquinamento, la scelta da parte di industrie a rischio di localizzazioni in aree territoriali nelle quali le regole sono più permissive.
Inoltre qualora un danno o una minaccia di danno possano avere conseguenze che influiscono su più di uno Stato membro, questi cooperano nell’azione di prevenzione o di riparazione. Ogni persona fisica e giuridica potenzialmente danneggiata dall’inquinamento, potrà inoltre agire legittimamente. I soggetti colpiti da un danno o gli organismi rappresentativi, comprese le organizzazioni di tutela dell’ambiente, possono chiedere alle autorità competenti di agire e possono ricorrere ad un tribunale.
Le associazioni ambientaliste avrebbero voluto la retroattività, ma la punibilità e il risarcimento scatteranno a partire dal fatidico 30 aprile 2007.