Cosa prevedevano le norme

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L’Italia si era dotata già nel 1991 di una legge (legge 10/91, appunto) in cui si chiedeva che tutti gli edifici avessero una propria certificazione energetica. Purtroppo questa legge non fu mai accompagnata dal decreto attuativo che la rendesse effettivamente operativa.
Solo di recente con il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e il D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311 varate in Italia per ottemperare alla normativa comunitaria (Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia), si era finalmente giunti a sanare, almeno in parte, l’enorme ritardo accumulato.

A tale proposito giova rammentare che il DLgs 311/06 prevedeva che:

§ dal 1° luglio 2007 sarebbe dovuto scattare l’obbligo di certificazione energetica in caso di compravendita di immobili con superfici superiori ai 1000 mq;
§ dal 1° luglio 2008 che l’obbligo della certificazione energetica fosse esteso agli edifici inferiori a 1.000 mq;
§ dal 1° luglio 2009 la certificazione energetica sarebbe dovuta divenire obbligatoria anche per la compravendita del singolo appartamento.

OGGI

§ L’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo 192/05, previsti dall’emendamento firmato dal Governo lo scorso 10 luglio, comporterebbe l’eliminazione dell’obbligo, negli atti di compravendita o locazione di edifici, di mettere a disposizione del compratore o del conduttore l’attestato di certificazione energetica.
§ L’abrogazione dei commi 8 e 9 dell’articolo 15 del decreto legislativo 192/05 eliminerebbe la nullità dell’atto di compravendita o locazione in caso di mancata presentazione del certificato.

L’emendamento del Governo contrasta quindi innanzitutto con le finalità della Direttiva europea 2002/91/CE, che all’Art. 7 sancisce che «Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi».
L’emendamento governativo appare peraltro in netto contrasto anche con quanto disposto dal recente (e condivisibile) Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 in attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Pubblicato sulla GU n. 154 del 3-7-2008.

(Fonte Wwf)