Normativa sulle discariche

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La Commissione deferisce l’Italia alla Corte di giustizia europea per mancata conformità alla direttiva comunitaria del 1999 relativa alle discariche di rifiuti (Direttiva 1999/31/CE), che stabilisce le norme applicabili alle discariche di rifiuti nell’intento di tutelare la salute umana e l’ambiente.
Queste disposizioni sono finalizzate a ridurre al minimo i rischi e gli inconvenienti per l’ambiente prodotti dalle discariche, come i cattivi odori, l’inquinamento delle acque e del suolo e le emissioni di metano, potente gas serra che si forma in seguito alla decomposizione di materia organica. Pur fissando norme rigorose per le discariche nuove, la direttiva consente la messa a norma delle discariche esistenti nell’arco di otto anni in base ad un «piano di riassetto» che deve essere predisposto per ciascuna di esse.
La direttiva avrebbe dovuto essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 16 luglio 2001, ma in Italia le misure di recepimento sono entrate in vigore solo il 27 marzo 2003. La denuncia della Commissione riguarda il fatto che, mentre la direttiva definisce le discariche esistenti come quelle in attività il 16 luglio 2001 o prima di questa data, la legislazione italiana sposta questo termine al 27 marzo 2003. Ciò significa che le discariche italiane autorizzate tra queste due date non sono state obbligate a rispettare le norme più rigorose previste dalla direttiva per le discariche nuove, come avrebbe dovuto essere. Al contrario, queste avranno tempo fino al luglio 2009 per soddisfare le disposizioni applicabili alle discariche esistenti.
Questo trattamento che assimila le discariche nuove a quelle esistenti costituisce una violazione della direttiva. Le autorità italiane non sono state in grado di indicare alla Commissione il numero delle discariche interessate.
In risposta al parere motivato della Commissione trasmesso nel dicembre scorso, l’Italia ha attribuito il ritardo nel recepimento della direttiva alla Commissione, sostenendo che esso è dovuto al fatto che la Commissione stessa non ha adottato a tempo debito una decisione riguardante i «criteri di ammissione» applicabili a ciascuna categoria di rifiuti destinati alla discarica. La Commissione respinge questa argomentazione perché l’obbligo di recepire la direttiva, che incombe agli Stati membri, non dipende dalla definizione di criteri di ammissione a livello comunitario. Inoltre, la direttiva dispone che in mancanza di criteri di ammissione comunitari, gli Stati membri sono tenuti ad applicare criteri nazionali.