Cinque giorni fa la norma in «Gazzetta» prevede che i fondi si potranno recuperare con l’aumento delle accise sui carburanti, il decreto apre alla possibilità di stipulare polizze assicurative
A pochi giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59 «Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile» che affronta la riforma tanto attesa della Protezione civile, ci si deve confrontare concretamente con la prima emergenza: il terremoto nella Pianura Padana emiliana.
Questa mattina (ore 4,03,52 italiane) un terremoto di magnitudo 5,9 è stato localizzato dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nel distretto sismico: Pianura Padana emiliana. Il terremoto localizzato alla profondità di circa 6,3 Km è stato avvertito in gran parte dell’Italia del nord e in particolare nelle Provincie di Modena, Mantova e Ferrara. L’epicentro del sisma, seguito da uno sciame sismico con valori di magnitudo che hanno raggiunto i 4,9, ma anche preceduto solo tre ore prima da una forte scossa di magnitudo 4,1 (ore 1,03,52 italiane), è stato localizzato tra i comuni di Finale Emilia e San Felice sul Panaro in provincia di Modena, e Sermide in provincia di Mantova. Il terremoto ha causato vittime, almeno sei decessi accertati e molti feriti e ingenti danni al patrimonio edilizio pubblico e privato.
Un po’ di storia
Era la fine del 2009 quando l’allora Consiglio dei Ministri approvò un decreto per trasformare la Protezione civile in Società per azioni (Spa) il cui significato negli atti futuri era contenuto in poche parole: «Il rapporto di lavoro dei dipendenti della società è disciplinato dalle norme di diritto privato». Già dall’inizio del duemila e per tutto il decennio, la Protezione civile si è occupata dell’organizzazione di grandi eventi, forse troppe e troppo poco attinenti alle reali emergenze della nazione: la canonizzazione di padre Pio (2002), la canonizzazione di Josemarìa Escrivà de Balaguer (2002), l’incontro nazionale di Azione cattolica a Loreto con il papa (2004), i funerali del papa (2005), la regata Vuitton Cup a Trapani (2007), l’incontro a Loreto con il nuovo papa (2007), i mondiali di ciclismo a Varese (2008), i Giochi del Mediterraneo a Pescara (2009). Il ritorno alle funzioni primarie e ispiratrici della Protezione civile era necessario attuarlo attraverso un riordino, ma un riordino che non prevede un certo percorso di sostegno alle attività di previsione e prevenzione e riconduce tutto alla sola fase di soccorso.
Cosa prevede il decreto
Con la nuova norma è previsto che fondi per le emergenze le Regioni li potranno recuperare con l’aumento delle accise sui carburanti, il decreto chiarisce che i fondi per le ricostruzioni dei beni danneggiati non sono più a carico dello Stato ma dei cittadini e apre alla possibilità di stipulare polizze assicurative. Il dispositivo sembra forse un passo troppo avanti rispetto alla reale organizzazione sociale ed economica dell’Italia e alle caratteristiche del territorio della nostra nazione: un passo da nazione che pianifica nel dettaglio l’urbanizzazione, che è consapevole della fragilità idrogeologica del suo territorio, che interviene in maniera strutturale per mitigare i rischi, che sono in grado di stabilire le buone regole di costruzione ma soprattutto di farle rispettare dai costruttori, da chi occupa territorio per poi affidarli attraverso un costo ai cittadini.
Il decreto fissa tre principi ben precisi: tempi brevi per gli stati di emergenza, riduzione della spesa e somme destinate esclusivamente all’organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall’evento. Così il decreto prevede la durata limitata e per predefiniti periodi dell’assegnazione dei poteri straordinari atti a fronteggiare le calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo e l’individuazione da subito dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all’evento dopo alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Stabilisce che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i sessanta giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di quaranta giorni. Con le ordinanze si disporrà esclusivamente sull’organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall’evento, e agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate. Stabilisce pure che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell’imposta regionale sui carburanti, fino a un massimo di cinque centesimi per litro. Una scelta che ha creato non poche polemiche, caricando sulle singole Regioni gli oneri per fronteggiare le emergenze, proprio nei momenti più difficili, e riducendo il principio di solidarietà tra i popoli.
Il decreto introduce il principio delle coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali. Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinato, e al fine di garantire adeguati, tempestivi e uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati a uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definite modalità e termini per l’attuazione del regime assicurativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri:
a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
b) esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell’invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all’imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini Irpef e Ires dell’assicurato;
d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
Certo che l’assicurazione volontaria sui fabbricati che non potranno più essere, anche in maniera parziale, interessati da interventi statali per i danni subiti dalle calamità naturali, solleva qualche interrogativo.
Come saranno considerati gli edifici privati facenti parte del patrimonio culturale e monumentale dell’Italia? Anche i luoghi di culto saranno considerati fabbricati privati?
L’assicurazione obbligatoria di durata decennale per le nuove costruzioni è stata introdotta con Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti d’immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210» che all’articolo 4 (Assicurazione dell’immobile) prevede che il costruttore è obbligato a contrarre e a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione.
Diventa evidente che, se lo Stato non garantisce un’attenta previsione e prevenzione, non garantisce una manutenzione delle opere atte alla mitigazione delle pericolosità, non garantisce gli studi di base e le ricerche scientifiche necessarie a produrre cartografie del rischio aggiornato, non garantisce sistemi di monitoraggio degli eventi naturali, ma garantisce che non parteciperà più alla ricostruzione induce il cittadino prudente a stipulare la polizza assicurativa sull’abitazione, il quale in caso di calamità naturale dovrà fronteggiare emergenza anche con il possibile aumento del costo del carburante nella sua regione, il sistema della protezione civile perde il forte connotato di solidarietà, assistenza alle popolazioni e previsione e prevenzione delle calamità naturali che l’ha fatto nascere.
Se il decreto sarà convertito in legge, gli aquilani saranno gli ultimi a vedersi rimborsati i danni da terremoto. Sarebbe stato molto meglio associare all’austerità dei conti un incentivo alla crescita della ricerca e conoscenza in campo di calamità naturali al fine di ridurre l’esposizione dei cittadini a eventi che molto spesso sono previsti e prevedibili. Forse il decreto è stato pensato prima della consapevolezza della necessità di una fase due: la crescita di coscienza e conoscenza.