Indennizzi, si avvicinano norme più chiare

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lupo preda
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Si tratta dei danni da fauna selvatica. La Commissione europea ha sciolto il nodo rappresentato dalla possibilità che tali aiuti di Stato, ai sensi delle norme comunitarie, potessero determinare distorsioni del mercato interno europeo. Si attendono la firma e la pubblicazione del decreto del ministro delle Politiche Agricole, Gianmarco Centinaio, di concerto con il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa

Qualcosa si muove nel campo degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica. È di fine gennaio scorso, infatti, la decisione della Commissione europea C(2019)772 final sulle modalità di concessione degli aiuti per indennizzi dei danni provocati da animali protetti proposte dal governo italiano. In particolare la Commissione ha sciolto il nodo rappresentato dalla possibilità che tali aiuti di Stato, ai sensi delle norme comunitarie, potessero determinare distorsioni del mercato interno europeo.

A giugno 2018 l’Italia ha notificato alla Commissione lo schema di decreto del ministro delle Politiche Agricole di concerto con quello dell’Ambiente, contenente le norme per il regime di aiuti in questione da applicarsi per i danni arrecati da animali protetti dalla legislazione dell’Unione e nazionale sull’intero territorio italiano o provocati dalla fauna selvatica sul territorio di aree protette nonché per sostenere gli investimenti per misure preventive. Lo stanziamento previsto dal governo italiano fino al 2020 è di 60 milioni di Euro.

Il regime di indennizzo

Saranno così indennizzati i danni provocati su tutto il territorio nazionale dalle specie tutelate dalla normativa comunitaria e nazionale (direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché le specie indicate all’articolo 2, comma 1, della legge n. 157/1992). Inoltre, saranno indennizzati i danni provocati da uccelli e mammiferi viventi nei Parchi nazionali e Regionali, Riserve naturali di cui alla legge n. 394/1991 e nelle oasi di protezione di cui all’articolo 10, comma 8. lettera a), della legge n. 157/1992.

Per essere concreti, i danni provocati da cinghiali fuori dai territori di aree protette non potranno essere indennizzati perché il cinghiale non è specie protetta nell’intero territorio nazionale ma lo è solo all’interno delle stesse aree protette dove vige il divieto generale di caccia. I danni provocati da lupi, invece, potranno essere sempre indennizzati, sia se arrecati al di fuori sia all’interno di aree protette, perché il lupo è specie protetta indistintamente su tutto il territorio nazionale.

I beneficiari degli indennizzi (cioè piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli), però, potranno accedere al regime di aiuto solo se dimostreranno di aver messo in atto e mantenuto misure preventive ragionevoli (ad esempio, cani da guardiania, collari repellenti, dissuasori acustici), proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata. Qualora l’adozione di sistemi di protezione ragionevoli e proporzionati non sia possibile a causa dell’imprevedibilità dell’evento, della conformazione del territorio, dell’estensione dell’appezzamento, della tipologia dell’allevamento o di vincoli normativi, detta impossibilità sarà verificata dai tecnici incaricati del sopralluogo.

È utile notare che i costi ammissibili sono quelli dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento che ha determinato il danno, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione.

Sono ammissibili, in particolare, i seguenti costi alle condizioni sotto riportate:

a. danni per animali uccisi o piante distrutte. L’indennizzo è calcolato tenendo conto del valore di mercato dell’animale ucciso o delle piante distrutte, basato sui prezzi di mercato alla produzione rilevati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). Sono esclusi gli indennizzi per i danni subiti da cani da guardiania o da pastore;

b. i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi;

c. i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte. Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento che ha determinato il danno. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento. Il danno è calcolato sulla base di prezziari regionali o costi standard.

I costi ammissibili sono indennizzati fino al 100% ma tra essi non risulta ammissibile il costo di smaltimento di carcasse di animali predati che pure da solo assorbe una notevole percentuale dell’indennizzo dovuto per la perdita di un capo ovino, caprino, bovino ed equino a seguito di attacco di lupi.

Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree nazionali protette possono prevedere criteri più restrittivi rispetto a quelli del regime di aiuti concordato con la Commissione Ue, ad esempio per tenere conto di situazioni locali specifiche.

Le misure di prevenzione

L’aiuto economico pubblico per misure di prevenzione dei danni causati dal fauna selvatica protetta sono l’altro caposaldo della decisione comunitaria in merito alla proposta del governo italiano. La stessa misura è prevista in alcuni programmi di sviluppo rurale (Psr) regionali per il 2014-2020.

Per questi casi le autorità italiane hanno spiegato di preferire il finanziamento della misura con fondi nazionali, in quanto l’aiuto fornito nell’ambito dei Psr non sarebbe sufficiente e nella maggior parte dei casi è destinato a misure di sviluppo e rilancio economico.

Per i casi in cui la misura è concepita come misura analoga a una misura di sviluppo rurale, le autorità italiane hanno spiegato che l’aiuto oggetto della Decisione della Commissione Ue è coerente con la relativa misura del Psr.

Il regime di aiuto è un regime quadro a livello nazionale, da attuare a livello regionale. La base giuridica non definisce quindi una lista esaustiva di costi ammissibili all’aiuto, in quanto gli investimenti relativi alle misure di prevenzione possono variare da una Regione all’altra in funzione di diversi fattori (ad esempio territorio, clima, habitat).

Il governo italiano ritiene che il regime potrebbe coprire i seguenti costi di investimento: acquisto di cani, recinzioni e reti protettive, protezioni meccaniche individuali, dissuasori acustici o luminosi, corsi educativi rivolti ai cani, collari repellenti, foraggiamento artificiale e altre misure analoghe.

I costi relativi alle azioni di prevenzione possono essere coperti al 100% dall’aiuto pubblico.

A questo punto non resta che aspettare la firma e la pubblicazione del decreto del ministro delle Politiche Agricole, Gianmarco Centinaio, di concerto con il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e verificare che alcune disposizioni legislative in materia adottate negli ultimi tempi da alcune Regioni (Puglia compresa) sia conforme al regime di aiuti predisposto dal governo italiano.

Fabio Modesti