L’Ue vuole garanzie sulla «caccia» ai cinghiali

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Il rischio palesato dalla Commissione Ue, ma che da sempre connota i piani di abbattimento selettivo nelle aree protette, è che consentendo l’abbattimento, ad esempio, di cinghiali (specie non protetta) si possano mettere a rischio altre specie protette

Era facilmente prevedibile ed è accaduto che la Commissione Ue chiedesse chiarimenti all’Italia sulla norma raffazzonata, inserita nella legge di bilancio dello Stato per il 2023  (articolo 1, comma 447), che consentirebbe di procedere ad abbattimenti o cattura di animali selvatici per tutto l’anno anche nei centri urbani. Una norma scritta male per tentare di risolvere problemi veri; una norma scriteriata che, ovviamente, ha dato la stura alle critiche anche da parte di chi con quelle disposizioni di legge è d’accordo nel profondo del cuore. Perché, come abbiamo già scritto a dicembre scorso nel mentre la legge di bilancio stava per essere approvata in Parlamento, la richiesta di poter abbattere fauna selvatica senza che questa fosse considerata «attività venatoria» è venuta anche da chi gestisce aree protette.

Non di rado, infatti, ci si è trovati con avvisi di garanzia e rinvii a giudizio perché alcuni pubblici ministeri ritengono che anche l’abbattimento selettivo di selvatici (soprattutto cinghiali) nei parchi e nelle riserve naturali violi il divieto generale di caccia all’interno di quelle aree.

I «caveat» della Commissione Ue

La Commissione Ue, con nota del 27 gennaio scorso, ha rammentato all’Italia gli obblighi di tutela di molte specie selvatiche e degli habitat naturali e seminaturali ad esse collegati derivanti dalle direttive 79/409/CEE (2009/147/CE) «Uccelli» e 92/43/CEE «Habitat» e che « nell’ambito della Direttiva Habitat, abbattimenti o catture sono permessi esclusivamente per le specie elencate all’allegato V o, in deroga al regime di cui sopra, se tutti i requisiti specificati nell’articolo 16 [della medesima direttiva, N.d.R.] sono soddisfatti».

Niente fughe in avanti, quindi, per le specie di mammiferi, di vertebrati, di invertebrati e di insetti tutelate a livello continentale. La direttiva Uccelli, d’altro canto, consente abbattimenti o catture «esclusivamente per le specie elencate all’allegato II, e quando tutti i requisiti elencati all’articolo 7 sono soddisfatti; o, in deroga al regime di cui sopra, se tutti i requisiti specificati nell’articolo 9 sono soddisfatti».

Tutelare le specie protette consentendo di abbattere le altre?

Il rischio palesato dalla Commissione Ue, ma che da sempre connota i piani di abbattimento selettivo nelle aree protette, è che consentendo l’abbattimento, ad esempio, di cinghiali (specie non protetta) si possano mettere a rischio altre specie protette. Ed è un rischio più che concreto soprattutto perché la sorveglianza durante le battute dei cosiddetti selecontrollori (i cacciatori autorizzati agli abbattimenti selettivi) è molto ridotta quando inesistente. Ed ecco che il carniere può contenere di tutto e di più.

La Commissione Ue chiede in particolare «in che modo la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 garantisce che nelle aree Natura 2000 non si pratichi l’abbattimento o la cattura delle specie per le quali tali aree sono state designate in contraddizione con gli obiettivi sito-specifici, mettendo in pericolo 1’integrità dei siti stessi in violazione de1l’articolo 6(2) e 6(3) della Direttiva Habitat?».

Stessa richiesta è stata fatta per gli uccelli selvatici tutelati mentre per quelli di specie cacciabili la Commissione chiede «in che modo le autorità italiane intendono assicurare il rispetto delle condizioni elencate all’articolo 7, comma quarto, della Direttiva Uccelli» ossia una «regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate» e molto oculata per quanto riguarda le specie migratrici.

Gli Stati membri dell’Ue devono, infatti, provvedere a che « le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione». Insomma si attendono risposte chiarificatrici ed idonee, sapendo che la norma così com’è scritta determina dubbi interpretativi e difficoltà applicative e sapendo che l’Italia non può permettersi un’ennesima procedura d’infrazione.

 

Fabio Modesti