Incendi, la prevenzione va considerata per tempo

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Il taglio come prevenzione? ma prima occorre una Via specialmente se si tratta di aree protette. Cosa prevedono le leggi europee

Questo è il periodo dell’anno in cui nei Paesi del Mediterraneo scoppiano incendi in ogni dove. Come ricordava il grande botanico inglese Oliver Rackham, il Mediterraneo, e l’isola di Creta in particolare, hanno la natura che hanno per effetto dell’attività di capre e fuoco. Ma da noi la questione è andata facendosi più complicata con il turismo di massa e la disaffezione al proprio territorio. Nell’Europa del nord, nei Paesi baltici, la stagione dei possibili incendi è quella autunnale se particolarmente secca. E quindi anche da quelle parti le attività di prevenzione dagli incendi boschivi sono obbligatorie.

Tagliare per prevenire?

Può accadere, così, che in Lettonia opere di prevenzione possano contemplare anche il taglio di alberi per allargare fasce tagliafuoco e per consentire l’intervento di mezzi a terra. Se questo accade in un Sito Natura 2000 tutelato dalla Direttiva 92/43 CEE «Habitat», peraltro Riserva Naturale «Ances purvi un mezi» ossia «Pantani e foreste di Ance», senza che sia stata effettuata una preventiva valutazione dell’incidenza che tali operazioni possono determinare su habitat naturali e specie selvatiche tutelati, si va incontro ad una sconfitta dinanzi alle autorità giudiziarie statali e dell’Unione europea. L’avvocato generale dell’Ue, Juliane Kokott, ha presentato alla Corte di Giustizia Ue il 13 luglio scorso, le conclusioni nel procedimento che vede le autorità forestali lettoni ed una società pubblica di lavori forestali accusate di aver eseguito lavori di prevenzione anti incendi boschivi in assenza di valutazione d’incidenza. La Corte di Giustizia Ue è stata compulsata da un Tribunale Amministrativo Distrettuale della Lettonia presso cui è pendente il giudizio nella causa in questione.

Le domande del Tribunale amministrativo della Lettonia

Il Tribunale lettone ha chiesto alla Corte di Giustizia se «nella nozione di “progetto” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva Via rientrino anche le attività svolte in un’area forestale per garantire la manutenzione delle infrastrutture forestali antincendio in tale area, conformemente ai requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti dalla normativa applicabile».

Ancora «in caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se si debba ritenere che le attività che si svolgono in un’area forestale per garantire la manutenzione delle infrastrutture forestali antincendio in tale area, conformemente ai requisiti stabiliti in materia di protezione antincendio dalla normativa applicabile, costituiscano, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva “Habitat”, un progetto direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, cosicché, in relazione a tali attività, non occorra effettuare la procedura di valutazione relativa alle zone speciali di conservazione di importanza europea (Natura 2000)».

In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, «se dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva “Habitat”, derivi l’obbligo di procedere parimenti ad una valutazione di tali piani e progetti (attività) che, non essendo direttamente connessi e necessari alla gestione della zona speciale di conservazione, possono avere incidenze significative sulle zone di conservazione di importanza europea (Natura 2000) e che sono tuttavia realizzati in adempimento della normativa nazionale al fine di garantire le esigenze di protezione e lotta contro gli incendi boschivi». In caso di risposta affermativa alla terza questione, «se una tale attività possa essere proseguita e completata prima dell’espletamento del procedimento di valutazione ex post delle zone speciali di conservazione di importanza europea (Natura 2000)». Infine, in caso di risposta affermativa alla terza questione, «se le autorità competenti siano obbligate, al fine di evitare possibili incidenze significative, a richiedere la riparazione del danno e ad adottare misure, laddove l’importanza delle incidenze non sia stata valutata in un procedimento di valutazione relativo alle zone speciali di conservazione di importanza europea (Natura 2000)».

Le risposte dell’Avvocato generale Ue

Come si vede sono questioni che si propongono anche in altri Stati membri Ue. In Italia, continuamente. E quindi, è utile conoscere quali sono le conclusioni cui è giunto l’Avvocato generale UE, Kokott. Il quale propone alla Corte di statuire così: «l’abbattimento di alberi in un’area protetta per proteggere gli habitat forestali ai fini della manutenzione o della creazione di nuovi impianti infrastrutturali in tale area, conformemente ai requisiti legali in materia di protezione antincendio, costituisce un progetto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche».

Le misure di prevenzione anti incendio boschivo possono essere direttamente connesse o necessarie alla gestione di un sito Natura 2000 «solo se costituiscono allo stesso tempo parte delle misure di conservazione necessarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva “Habitat”. Per contro, le misure precauzionali di protezione antincendio che non soddisfano tale requisito e che potrebbero incidere negativamente sugli obiettivi di conservazione del sito devono essere sottoposte a un’opportuna valutazione dell’incidenza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase». L’obbligo di valutazione dell’incidenza previsto all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 — dice l’Avvocato generale Ue Kokott — «non contiene eccezioni per le misure basate sulla normativa nazionale in materia di lotta contro gli incendi. Tali disposizioni non possono quindi, in linea di principio, dispensare dall’osservanza dell’articolo 6, paragrafo 3».

Allo stesso tempo, prosegue Kokott, «le misure preventive di protezione antincendio suscettibili di incidere significativamente su una zona speciale di conservazione, che non servono a scongiurare un pericolo attuale o imminente per un bene protetto di importanza preponderante e che non sono definite misure di conservazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva “Habitat”, non possono essere attuate prima che sia stata espletata un’opportuna valutazione dell’incidenza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3. Gli Stati membri devono tuttavia garantire che tali misure possano essere valutate il più rapidamente possibile».

Infine, le autorità di uno Stato membro «sono tenute, nell’ambito delle loro competenze ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, a ordinare la cessazione delle misure che sono state attuate in violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43. Un’impresa considerata un’emanazione di uno Stato è già obbligata a mettere fine a una tale misura direttamente e senza che sia necessario ricorrere alla normativa nazionale o a un’ingiunzione amministrativa».

 

Fabio Modesti