Eolico, quel risarcimento non è dovuto

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֎A proposito di una richiesta di una società milanese. La regione Basilicata è riuscita a legiferare e neutralizzare le mire societarie. Dalla sentenza del Consiglio di Stato emerge l’importanza che le pubbliche amministrazioni si esprimano sempre sugli impianti di rinnovabili che si vorrebbero installare comunque e dovunque֎

Una società milanese che realizza e gestisce impianti eolici industriali ha chiesto, prima al Tar Basilicata e poi al Consiglio di Stato, un corposo risarcimento alla Regione Basilicata rea di aver adottato atti amministrativi che hanno di fatto limitato la possibilità di installare impianti eolici sul proprio territorio. Si tratta di una deliberazione del 2004 che ha modificato una precedente del 2002 con cui la Giunta regionale lucana ha adottato un atto di indirizzo per il miglior inserimento di impianti eolici sul territorio regionale (poi annullata dallo stesso Tar Basilicata) e di una norma (articolo 6) contenuta nella legge regionale n. 9 del 2007 che confermava legislativamente la deliberazione della Giunta regionale del 2004 (successivamente cassata dalla Corte costituzionale). Se non vi fossero state queste disposizioni regionali su questi impianti di rinnovabili (dichiarate illegittime) la società milanese avrebbe potuto realizzare «numerosi impianti eolici sul territorio regionale» poiché le sue istanze sarebbero state sicuramente accolte. Per questo la richiesta di risarcimento dei danni è stata particolarmente elevata: quasi 96 milioni di euro oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Ma il Tar Basilicata ha rigettato la richiesta di risarcimento e così la questione è passata al Consiglio di Stato.

L’importanza dei dinieghi alle autorizzazioni

I giudici di Palazzo Spada hanno confermato la sentenza del Tar affermando che «risulta mancante, infatti, in primo luogo, un immediato e diretto nesso di causalità tra la condotta tenuta dall’Amministrazione con i provvedimenti successivamente dichiarati illegittimi e il pregiudizio fatto valere dall’originaria ricorrente, individuato nel mancato profitto per l’investimento inizialmente progettato e non realizzato». Questo perché nel mezzo la Regione Basilicata ha adottato «provvedimenti di diniego di autorizzazione alla costruzione degli impianti che, sottoposti al vaglio giurisdizionale in quanto tempestivamente impugnati, sono stati riconosciuti immuni dalle dedotte doglianze con sentenza non fatta oggetto di appello e passata in giudicato».

La Regione Basilicata, infatti, con altro articolo (il 3) della legge regionale n. 9/2007 aveva sospeso temporaneamente il rilascio di titoli abilitativi ad impianti di rinnovabili «con riferimento agli impianti eolici con potenza complessiva superiore a 500 kW nelle more dell’adozione del nuovo Piear (Piano di indirizzo energetico ambientale regionale)». Questa norma non è stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Consulta n. 166/2009 ed è stata utilizzata per esprimere i dinieghi. Il Consiglio di Stato, poi, stigmatizza il fatto che «pur nella prevedibile variazione nel corso degli anni delle condizioni economiche, non è stata dimostrata l’assoluta preclusione alla successiva realizzazione del progetto, a fronte della possibilità per la ricorrente di reperire sul mercato aerogeneratori analoghi a quelli inizialmente prescelti, e di prorogare i contratti di superficie e di servitù dei terreni che avrebbero dovuto ospitare le strutture, non a caso in alcune ipotesi, per stessa ammissione della [società proponente], in seguito utilizzati da altri operatori del settore proprio per l’installazione di eolici impianti, a riprova della concreta fattibilità del progetto». Ed ancora, «l’assenza di uno degli elementi essenziali per la configurabilità stessa della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione, costituito dal nesso di causalità tra condotta e danno, e la presenza di provvedimenti di diniego divenuti inoppugnabili di segno comunque contrario rispetto alla spettanza del bene della vita alla odierna appellante, non possono che condurre al rigetto della domanda risarcitoria, determinando l’infondatezza anche degli ulteriori motivi di appello relativi alla asserita omessa valutazione della colpa dell’Amministrazione a alla stima del pregiudizio cagionato».

Dalla sentenza del Consiglio di Stato emerge ancora una volta l’importanza che le pubbliche amministrazioni si esprimano sempre sugli impianti di rinnovabili che si vorrebbero installare comunque e dovunque.

 

Fabio Modesti