Il lupo, la caccia e i dati fragili

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lupo ispra
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Il caso Spagna e la Corte Ue

֎Una storia complicata perché il lupo non è stanziale e occorrono valutazioni serie e documentate sui suoi spostamenti e sul reale numero della popolazione. La Spagna pone una problematica seria ma non valutata dalla Corte di Giustizia֎

Il cerchio si stringe attorno alle popolazioni di lupo che indubbiamente sono cresciute per numero nel continente europeo. La Commissione Ue ha chiesto alla Convenzione di Berna la riduzione dello status di protezione della specie da «rigorosamente tutelata» a «tutelata» ma l’approfondita analisi tecnico-scientifica su cui si basa la richiesta non sembra suffragarla adeguatamente (ce ne siamo occupati qui). In questo solco di revisione delle politiche di protezione del lupo a livello europeo sembra andare anche l’Avvocato generale dell’UE, Juliane Kokott, che ha proposto alla Corte di Giustizia dell’Unione di dichiarare conforme alla Direttiva «Habitat», che con la Convenzione di Berna è lo strumento giuridico di tutela della specie Canis lupus, la possibilità di prelievi di esemplari anche mediante metodi di caccia.

Il caso Spagna

La Corte di Giustizia Ue è stata chiamata ad esprimersi in merito alla possibilità o meno di attivare azioni di prelievo del lupo anche con metodi di caccia, dalla spagnola Corte superiore di giustizia di Castiglia e León. Il caso è stato sollevato dall’associazione per la conservazione e lo studio del lupo iberico (Ascel) che ha impugnato il Piano venatorio territoriale relativo al lupo dell’Amministrazione autonoma della Regione Castilla y León con cui era stata autorizzata la caccia al lupo a nord del fiume Duero sulla base della legge regionale sulla caccia allora in vigore (2019), poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale iberica. Il valore di un esemplare di lupo abbattuto era fissato in 6.000 euro.

Le questioni poste dalla giustizia spagnola

La Corte superiore di giustizia di Castiglia e León ha chiesto alla Corte di Giustizia Ue un pronunciamento pregiudiziale sull’interpretazione di alcune norme della Direttiva «Habitat». In primo luogo è stato chiesto di definire se, alla luce dello stato di conservazione del lupo in Spagna, sia conforme alla Direttiva il differente stato di protezione della specie a sud del fiume Duero (dove è rigorosamente protetta) ed a nord dello stesso fiume (dove, invece, è specie cacciabile).

L’Avvocato generale Ue, del cui parere depositato ci stiamo occupando, ha proposto alla Corte di ritenere conforme alla Direttiva questo differente regime anche se «la Convenzione [di Berna], in quanto parte integrante del diritto dell’Unione, vincola gli Stati membri, dunque anche la Spagna. È quantomeno incerto se la riserva della Spagna in base al diritto internazionale si applichi anche in relazione a tale effetto previsto ai sensi del diritto dell’Unione». Per questo, l’avvocato generale Kokott propone alla Corte «di lasciare aperta tale questione, dal momento che la domanda di pronuncia pregiudiziale non la solleva espressamente e le parti non si sono manifestate al riguardo».

La seconda questione posta alla Corte di Giustizia Ue è se il lupo può essere oggetto di attività venatoria ai sensi delle norme della Direttiva «Habitat» che pure prevedono la possibilità di «prelievo» e di «sfruttamento» del lupo in Spagna a nord del fiume Duero. La proposta dell’Avvocato generale è che «la caccia può costituire un prelievo e uno sfruttamento di esemplari di lupo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva “Habitat”». Ma la caccia può essere autorizzata a fronte di dati scientifici robusti relativi al soddisfacente stato di conservazione della specie. Se lo stato di conservazione è insoddisfacente — dice Kokott — «non rientra più nella discrezionalità delle autorità competenti stabilire se adottare misure. Al contrario, in un caso del genere esse devono adottare misure supplementari, ai sensi dell’articolo 14 della Direttiva “Habitat”, al fine di migliorare lo stato di conservazione della specie in modo tale che la popolazione interessata raggiunga stabilmente uno stato di conservazione soddisfacente».

«Le popolazioni o le sottopopolazioni di specie protette — prosegue Kokott — non possono essere considerate in maniera isolata ma, come giustamente sottolinea l’Ascel, solo in un contesto generale con altre popolazioni o sottopopolazioni. Si deve così ritenere che vi sia un certo scambio tra i territori spagnoli a nord del Duero e i territori a sud di tale fiume e in Portogallo, poiché i lupi attraversano il fiume o il confine. I problemi nel nord possono quindi, di norma, interessare anche il sud e il Portogallo, dove il lupo è una specie prioritaria ai sensi dell’allegato II della direttiva “Habitat”».

In conclusione, «occorre affermare che, anche dopo aver constatato lo stato di conservazione insoddisfacente di una specie elencata nell’allegato V della direttiva “Habitat”, la caccia a tale specie deve essere vietata solo se, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, compresa un’adeguata sorveglianza dello stato di conservazione della specie ai sensi dell’articolo 11 e tenuto conto del principio di precauzione, il divieto di cui trattasi è necessario per il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente di tale specie».

I dubbi dell’Avvocato generale

Al termine della sua proposta, l’Avvocato generale Ue, Kokott, si pone e pone un dubbio di non poco conto: «la protezione dei lupi nei siti Natura 2000 può essere rilevante ai fini dell’autorizzazione alla caccia. Poiché la Spagna ha designato diverse aree di tutela del lupo immediatamente a sud del Duero e tale specie occupa territori molto vasti, ci si potrebbe chiedere anche se i piani venatori per le aree a nord del Duero impongano una valutazione dell’incidenza ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva “Habitat”. Dopo tutto, non si può escludere che i lupi che vivono in tali zone di conservazione vengano uccisi dopo aver attraversato il fiume. Per la diversità genetica delle popolazioni delle zone di conservazione in discussione può essere altresì importante stabilire se esse entrino sufficientemente in contatto con le popolazioni a nord del fiume». Ma quest’ultima questione non è oggetto del procedimento di cui si occupa la Corte di Giustizia. Ed è un peccato perché sembra proprio rilevante.

 

Fabio Modesti