Qualità dell’aria – Nuovi limiti per le polveri

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La nuova direttiva riunisce in un solo testo i cinque strumenti giuridici vigenti, integrando gli ultimi sviluppi in ambito medico e scientifico nonché le esperienze più recenti acquisite negli Stati membri sulla qualità dell’aria e rivedendo in profondità le disposizioni attuali

Il Parlamento europeo ha recentemente adottato una direttiva volta a controllare e limitare l’emissione di sostanze gassose nocive all’atmosfera, al fine di garantire la salvaguardia della qualità dell’aria nell’ambiente urbano. L’approvazione definitiva dopo un lungo e controverso iter e giunta a seguito dell’approvazione con 619 voti favorevoli, 33 contrari e 4 astenuti di un pacchetto di emendamenti di compromesso negoziati dal relatore Holger Krahmer con il Consiglio.
La nuova direttiva riunisce in un solo testo i cinque strumenti giuridici vigenti, integrando gli ultimi sviluppi in ambito medico e scientifico nonché le esperienze più recenti acquisite negli Stati membri sulla qualità dell’aria e rivedendo in profondità le disposizioni attuali.
La direttiva potrà quindi entrare presto in vigore e gli Stati membri avranno due anni per adottare le disposizioni volte a recepirla nell’ordinamento nazionale.

L’obiettivo dichiarato dalla Direttiva è «evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell’aria ambiente», per la tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso. A tal fine la direttiva prevede una valutazione e una gestione della qualità dell’aria sulla base di criteri e valori comuni, per inquinanti quali il biossido di zolfo o di azoto, il monossido di carbonio e l’ozono. Lo stesso vale per il PM10 e, per la prima volta, per il PM2,5.
Con tale direttiva, si vuole combattere alla fonte l’emissione di inquinanti definendo misure più efficaci a livello locale, nazionale e comunitario. Si vogliono inoltre fornire strumenti utili per la valutazione della qualità dell’aria negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni, nonché ottenere informazioni per contribuire alla lotta contro l’inquinamento dell’aria ed i suoi effetti nocivi. Infine la direttiva intende garantire che le informazioni sulla qualità dell’aria siano accessibili al pubblico, favorendo così una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

Valutazione dell’inquinamento e punti di campionamento

Gli Stati membri dovranno istituire, in tutto il loro territorio, zone e agglomerati in cui realizzare attività di valutazione e di gestione della qualità dell’aria, seguendo i criteri indicati dalla direttiva. Questi stabiliscono che siano installati punti di campionamento non solo nelle zone urbane e negli agglomerati (intorno ai 250.000 abitanti), ma anche nelle zone rurali, dove e previsto un punto di campionamento ogni 100.000 km2.

Superamento dei limiti

Un allegato della direttiva fissa inoltre le soglie di valutazione applicabili a biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, articolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene e monossido di carbonio. Delle disposizioni e delle soglie particolari sono fissate per l’ozono. Gli stati membri dovranno provvedere affinché i livelli delle suddette sostanze non superino i valori fissati. Se questo accade, lo Stato interessato deve predisporre un piano per la qualità dell’aria nella zona critica, piano che potrà anche includere misure specifiche volte a tutelare gruppi di popolazione sensibili, compresi i bambini.

Valori limite per le polveri sottili

Particolare attenzione viene dedicata al particolato. Per il PM2,5 il «valore obiettivo» è 25µg/m3 a partire dal 2010 e il «valore limite» ha la stessa entità, con un margine di tolleranza pari al 20% alla data di entrata in vigore della direttiva, ma che dovrà essere costantemente ridotto per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2015. Vi e poi un secondo «valore limite» indicativo pari a 20µg/m3 da raggiungere il 1° gennaio 2020.
Per quanto riguarda il PM10 il compromesso conferma gli attuali valori limite di 40 µg/m3 come media annua e di 50 µg/m3 come media giornaliera per il PM10. Quest’ultima soglia, inoltre, non dovrà essere superata più di 35 volte in un anno. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite fissati per il PM10, «per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l’apporto di inquinanti transfrontalieri», gli Stati membri potranno derogarvi temporaneamente per tre anni. Ma solo a condizione che sia predisposto un piano per la qualità dell’aria e purché dimostrino «che sono state adottate tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare le scadenze».

Misure vincolanti per talune fonti di inquinamento

Dato l’intento di ridurre le emissioni alla fonte, la Commissione prevede di annettere alla direttiva una dichiarazione con la quale si impegna a proporre, nel 2008, misure legislative volte a migliorare l’efficacia delle norme Ue sulle emissioni industriali, a limitare le emissioni dei motori dei veicoli pesanti, a ridurre ulteriormente le emissioni autorizzate a livello nazionale dei principali inquinanti e quelle legate ai rifornimenti di benzina nelle stazioni di servizi, nonché le misure che trattano del contenuto di zolfo nei carburanti (compresi quelli marini).

Informazioni al pubblico

Gli Stati membri dovranno poi provvedere ad informare costantemente il pubblico, le associazioni interessate (ambientaliste, industriali, dei consumatori, ecc.) e altri organismi sanitari pertinenti, con mezzi di comunicazione accessibili, gratuiti ed efficaci. Dovranno poi realizzare relazioni annuali riguardanti tutti gli inquinanti disciplinati dalla direttiva, e metterle a disposizione del pubblico.

Sanzioni

Infine gli Stati membri dovranno determinare le sanzioni da infliggere in caso di violazione delle disposizioni definite nella direttiva. Tali sanzioni dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive». Il 10 ottobre scorso, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di Francia, Italia, Spagna, Slovenia e Regno Unito, dove sono stati superati i limiti fissati dall’Ue per la concentrazione di anidride solforosa (biossido di zolfo, SO2) nell’aria ambiente.
La Commissione ha chiesto inoltre a 23 Stati membri di inviare informazioni sui provvedimenti che adottano per soddisfare le norme fissate dall’Ue. I dati raccolti evidenziano che in circa il 70% delle città europee con almeno 250.000 abitanti vengono superati i valori limite fissati per il PM10 almeno in una zona. Tali fatti dimostrano la necessità di prendere provvedimenti concreti ed efficaci e confermano quindi il ruolo fondamentale che la nuova direttiva andrà a ricoprire nella gestione della qualità dell’aria degli Stati europei. (s. g.)

(Fonte Arpat)