Solo i più forti possono promuovere i beni culturali

666
torre guaceto
Tempo di lettura: 3 minuti

È accaduto anche per il sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici con la donazione del cinque per mille delle tasse. Regole restrittive e poca partecipazione a vantaggio dei soliti. Non solo i cittadini non possono scegliere a chi donare una piccola parte del proprio contributo al funzionamento dello Stato, ma non sono neanche in grado di sapere quale struttura ente o associazione ha i requisiti previsti dalla norma

Sul sito del ministero per i Beni e le attività culturali è stato pubblicato l’avviso pubblico con il quale si comunica l’elenco definitivo dei quindici beneficiari della ripartizione del cinque per mille per l’anno 2012, donato dai contribuenti italiani al ministero per Attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

È l’effetto del Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 che dava una nuova possibilità ai contribuenti di destinare la quota del cinque per mille del proprio Irpef per finalità di filantropia ambientalista e paesaggistica.
Infatti, tra le attività che è possibile sostenere con la destinazione del cinque per mille è stata introdotta la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. La norma stabilisce i modi di richiesta e scandisce i tempi di presentazione delle domande e delle relative verifiche di coerenza. Come per gli altri cinque casi (sostegno degli enti del volontariato; finanziamento agli Enti della ricerca scientifica e dell’università; finanziamento agli enti della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente; sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale) il contribuente per operare la scelta della destinazione deve firmare nello spazio predisposto del modello 730/1, o nell’apposito riquadro che figura nel modello Cud, o nella scheda inserita in Unico persone fisiche. A differenza delle altre attribuzioni per finalità sociali, nel caso il contribuente decidesse di sostenere attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici non può destinare l’importo a uno specifico soggetto attraverso l’indicazione del codice fiscale. Sarà il ministero per i Beni e le attività culturali a provvedere, in una seconda fase, alla ripartizione delle somme.

Dove sorge il problema? Non solo i cittadini non possono scegliere a chi donare una piccola parte del proprio contributo al funzionamento dello Stato, ma non sono neanche in grado di sapere quale struttura ente o associazione ha i requisiti previsti dalla norma. Una norma molto restrittiva che prevede che i soggetti ammessi al riparto delle somme sono gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzano, conformemente alle proprie finalità principali, definite per legge o per statuto, attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Questo sarebbe ovvio ed è un bene: senza scopo di lucro e che si occupino dei temi di settore. Il punto delicato e che chi vuole concorrere deve dimostrare di operare in tale campo da almeno cinque anni rispetto all’anno finanziario di riferimento, e devono aver realizzato, nel suddetto periodo, attività di tutela, di promozione o di valorizzazione di beni culturali o paesaggistici appartenenti a soggetti pubblici, o aperti alla pubblica fruizione, di valore complessivamente almeno pari a euro 150.000,00.

In questa maniera si sono escluse le tante associazioni senza scopo di lucro che formano l’ossatura sana della società civile in tema di tutela dei beni culturali, della natura e del paesaggio che, essendo senza scopo di lucro, difficilmente possono dimostrare attività per valore complessivo di almeno pari a euro 150.000,00. Certo l’impegno di educazione ambientale presso le scuole, promozione e protezione del territorio, attività di divulgazione e sensibilizzazione della popolazione forse valgono milioni di euro ma non possono essere fiscalmente sostenute è non esiste un Ente terzo in grado di trasformare le azioni culturali in valore fiscale.
In questa maniera si sono esclusi e delusi centinaia di entusiasmi, avvantaggiando le solite strutture forti, deludendo ancora una volta chi crede nella cultura delle conoscenze, della tutela e della valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente più in generale. Non resta che sperare che il nuovo Governo possa rimediare a questo limite e, a partire dal 2013, dare la possibilità di concorrere, nel rigore delle verifiche di affidabilità e controlli, anche a chi desidera promuovere i beni culturali e ambientali nel nome della partecipazione di tutti gli amanti dei beni comuni.