Modifiche al Testo Unico Ambientale

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Fra le novità si evidenziano la revisione di alcune definizioni già indicate all’art. 183, comma 1, del D. Lgs. 152/06, ed in particolare relativamente al «produttore di rifiuti», alla «raccolta» e «deposito temporaneo»

Modifiche in corso in materiale ambientale con l’introduzione del Decreto Legge 92/2015, decreto che va ad intervenire sul Testo Unico Ambientale andando a variare alcune definizioni, già esaustive, ma a quanto pare per il legislatore italiano ancora da ribadire così da far collimare la legislazione italiana in materia ambientale a quella europea.
Fra le novità si evidenziano la revisione di alcune definizioni già indicate all’art. 183, comma 1, del D. Lgs. 152/06, ed in particolare:
– lettera f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
In pratica nella nozione di Produttore di rifiuti viene inserito anche il Soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti.
– lettera o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
In pratica il nuovo Decreto precisa che il deposito è solo quello preliminare alla raccolta.
– lettera bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: (…Omissis…).
In pratica oltre al raggruppamento dei rifiuti, il deposito temporaneo comprende ora anche «il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento» ed, inoltre, per luogo di produzione dei rifiuti va ad intendersi «l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».