Per il Tar il petrolio prevale su salute e ambiente

860
petrolio1
Tempo di lettura: 3 minuti

È auspicabile per la Ola che il Consiglio di Stato venga chiamato a derimere una materia «delicata e prioritaria» che rischia di vanificare se non annullare il ruolo delle istituzioni di salvaguardia del territorio e dell’ambiente, ma anche i diritti dei residenti e del loro lavoro, subordinandoli ad interessi privati delle compagnie minerarie

Con Sentenza del Tar Basilicata n. 282 del 24/3/2016, che farà certamente discutere, sul ricorso presentato da Eni contro la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, due ministeri (MiBac e Mise) e l’Ente Parco nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese (Regione Basilicata e Comune di Calvello non si sono costituiti in giudizio), si è deciso che il petrolio e il lavoro petrolifero sono un diritto prevalente sulla tutela della salute e l’ambiente salubre.

Il Tar ha quindi accolto il ricorso di Eni per le autorizzazioni ambientali relative ai pozzi Caldarosa 2 e 3 e relativi oleodotti, sentenziando che entro 45 giorni la Soprintendenza debba offrire chiarimenti e specificando anche l’ambiguità del Soprintendente che è anche «uno dei componenti della Commissione regionale per la tutela del Paesaggio, la quale aveva espresso parere favorevole» in quella sede.

Ma per il Tar risulta infondato solo uno dei sei motivi addotti dalla compagnia petrolifera.

Il passaggio che per la Ola appare controverso nella sentenza del Tar Basilicata che è auspicabile che i Ministeri, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e il parco nazionale dell’Appennino Lucano impugnino «senza esitazione» innanzi al Consiglio di Stato, è l’interpretazione del «bilanciamento dei principi Costituzionali» data dal Tar.

Essa potrebbe costituire un precedente pericolosissimo per l’interesse pubblico rappresentati dai beni tutelati delle aree protette, dei siti Natura 2000 dell’Unione europea, a vantaggio e nell’interesse privato delle compagnie petrolifere, investendo anche la legittimità delle funzioni svolte da Istituzioni di salvaguardia del territorio e dell’ambiente.

È come aver voluto ribadire nella sentenza che i lavoratori del petrolio hanno prevalenza rispetto a quelli del parco, ovvero agli allevatori, agli agricoltori ed agli operatori turistici, evidentemente da considerare «di serie B», pur operando in ambito di aree protette.

Per la Ola essendo i nuovi pozzi da ubicare in ambito di aree protette e comunque compresi nei limiti di salvaguardia della Rete Natura 2000, le misure di salvaguardia della Rete Ecologica Natura 2000 e le leggi di tutela assumono come prevalenti sugli interessi del petrolio in quanto prevalenti gli articoli 32 e 9 della Costituzione per il prevalente interesse pubblico del bene.

Appare pertanto per la Ola non coerente e illogico ritenere «che l’interesse della tutela del paesaggio prevale sempre e comunque sugli altri interessi contrapposti di analogo rango costituzionale. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto – scrive il presidente facente funzione Pasquale Mastrantuono – va richiamato l’insegnamento della Corte Costituzionale, espresso nella Sentenza n. 85 del 9 maggio 2013, secondo cui i diritti costituzionali alla salute ed all’ambiente salubre devono essere bilanciati con gli altri diritti costituzionali, come quello della tutela del lavoro ex art. 4 Cost., in quanto tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri, cioè il diritto alla salute ed all’ambiente salubre non devono sempre prevalere sul diritto al lavoro. Ciò significa, che anche la tutela del paesaggio non deve sempre prevalere sugli interessi pubblici dello sviluppo delle fonti energetiche e dell’occupazione e sul diritto di impresa».

Il Tar ha dato però ragione a Eni anche sull’«eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento, in quanto il Soprintendente è uno dei componenti della Commissione regionale per la tutela del Paesaggio, la quale aveva espresso parere favorevole».

La Regione può, secondo il Tar, dunque concludere il procedimento di autorizzazione paesaggistica «senza dover più attendere il parere della Soprintendenza della Basilicata» cui spettano comunque ulteriori modifiche da presentare entro 45 giorni».

È auspicabile per la Ola che il Consiglio di Stato venga chiamato a derimere una materia «delicata e prioritaria» che rischia di vanificare se non annullare il ruolo delle istituzioni di salvaguardia del territorio e dell’ambiente, ma anche i diritti dei residenti e del loro lavoro, subordinandoli ad interessi privati delle compagnie minerarie.