Giurisprudenza e scienza, perché sempre più in conflitto

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Dalla scienza, il diritto e soprattutto i giudici si attendono «verità», ma la scienza non è sempre in grado di offrirne. L’impresa scientifica è in continua evoluzione e le decisioni giudiziali non possono attendere il tempo necessario. In tal caso occorre decidere secondo ragione, ma tenendo presente che alcune soluzioni sono del tutto escluse anche quando la verità è inattingibile

Il Diritto è sorto ben prima della Scienza, e ben se ne comprende la ragione: infatti, non è necessario che insiemi di esseri umani siano organizzati da regole razionali, internamente non contraddittorie e puntualmente verificate dal confronto sperimentale, mentre è assolutamente indispensabile che qualche regola che presieda al loro comportamento ci sia, per evitare il caos.
Scienza e Diritto due macromondi che muovono da necessità totalmente diverse, e soggiacciono a regole del tutto diverse con la prima governata da regole di razionalità e di non contraddittorietà, nonché dall’idea del controllo sperimentale e il secondo che deve tener conto dello sviluppo culturale, sociale e storico della comunità a cui si applica. Non è sorprendente che la Scienza abbia in sé una potenza tale da poter scardinare intere società, e che queste, vistesi in pericolo, dispongano di strumenti e provvidenze atte a ritardare o cancellare i risultati che la Scienza potrebbe portare. Quando Scienza e Diritto entrano in relazione possono darsi situazioni utili e proficue ma anche situazioni molto pericolose e persino inique.

Noi di «Villaggio Globale» abbiamo voluto porre qualche domanda al prof. avv. Antonio Gambano, Professore ordinario di Diritto Civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano che in occasione del Convegno «Giurisprudenza e scienza» tenutosi a Roma, presso l’Accademia nazionale dei Lincei, il 9 e 10 marzo 2016, Convegno che ha visto nel 2017 la pubblicazione degli Atti, ha svolto una relazione di carattere introduttivo, assieme a Francesca Benatti dell’Università di Padova, in cui si sono analizzati i testi costituzionali di 194 Paesi e le giurisprudenze delle Corti Supreme più rappresentative.

Quale il panorama globale in tema?
La gran parte dei testi costituzionali (il 66%) contiene un riferimento alla scienza, declinato in vari modi. I testi in cui il riferimento alla scienza è del tutto assente sono peraltro costituzioni di piccoli Stati e costituzioni brevi. Da segnalare la menzione costante della scienza nelle nuove costituzioni dei paesi arabi. In prospettiva storica si nota la universale propensione delle costituzioni moderne a fare riferimento alla scienza. Naturalmente la nostra indagine è stata puramente lessicale e non si è estesa ad analizzare come le costituzioni siano attuate.

Come la scienza viene percepita all’interno dei testi costituzionali e come viene interpretata?
Vi sono varie declinazioni della scienza all’interno delle costituzioni. In alcune, che sono la maggior parte delle costituzioni recenti, la scienza è qualificata come un fine dello Stato, il quale viene impegnato a «incoraggiare/promuovere» la scienza equiparandola ad altri valori positivi, tra cui la pace, la cultura, l’ambiente. In altre, la scienza è menzionata al fine di garantire la libertà di ricerca scientifica. Nel primo gruppo la scienza è talvolta assunta in senso forte come fattore di sviluppo, progresso e benessere; altre volte è assunta in senso debole come uno dei campi in cui possono progredire i saperi umani, ma rimane uno dei compiti dello Stato, e quindi della collettività organizzata, promuovere lo sviluppo della scienza. Nel secondo gruppo la scienza è una delle libertà costituzionalmente garantite, assieme alla libertà di insegnamento, di espressione, etc. Queste due accezioni sono spesso ibridate, e non sono poche le costituzioni che le menzionano entrambe.

Quale l’apporto della scienza al mondo del diritto?
Direi che la scienza moderna, quella di matrice galileiana tanto per intenderci, fornisce al diritto due apporti fondamentali: 1) si pone come strumento per accertare la realtà dei fatti sui quali si deve portare una valutazione giuridica ed il riconoscimento delle loro cause. In questo settore i procedimenti e i metodi scientifici non hanno succedanei, posto che i metodi alternativi come l’ordalia, il ricorso al soprannaturale o alla magia, sono stati abbandonanti; 2) si pone come fonte di validazione dell’iter logico seguito per assumere una decisione giuridica che voglia porsi come decisione razionale. In questo caso i succedanei non mancano, ma è limitato il numero dei saperi cui si può attingere senza compromettere il carattere razionale di una decisione giuridica, mentre un approccio scientifico la rende indiscutibile sotto tale profilo. Naturalmente rimane aperto il problema della individuazione dei metodi e delle teorie scientifiche più confacenti ad una decisione che cerchi di essere giusta, ma direi che su questo punto non siano ammissibili eccessive aperture: i metodi e le teorie scientificamente valide possono essere più di una, ma debbono in ogni caso essere ammesse dagli scienziati e non dai giuristi o dai politici.

Come la ragionevolezza del divenire della ricerca scientifica vengono utilizzate all’interno del sapere giuridico?
Dalla scienza, il diritto e soprattutto i giudici si attendono «verità», ma la scienza non è sempre in grado di offrirne. L’impresa scientifica è in continua evoluzione e le decisioni giudiziali non possono attendere il tempo necessario. In tal caso occorre decidere secondo ragione, ma tenendo presente che alcune soluzioni sono del tutto escluse anche quando la verità è inattingibile. È questo il motivo per cui sono ammissibili decisioni giuridiche fondate su criteri probabilistici e non deterministici.

La scienza che ruolo attivo ha nei processi giurisprudenziali?
Come si è detto la scienza ha un ruolo fondamentale nell’accertamento dei fatti e delle loro cause. Se si prescinde da ciò si emette una decisione giuridicamente errata. Ciò non toglie che quando la disciplina scientifica in questione offre un ventaglio di soluzioni epistemologicamente accettabili, spetta necessariamente al giudice operare una scelta ed è ovvio che in questo contesto insorgono problemi molto delicati e sostanzialmente irrisolvibili perché si deve chiedere al giudice di operare una scelta scientificamente orientata, sapendo che non è dotato delle competenze scientifiche necessarie.

Come il diritto affronta questioni scientifiche che nella nostra società destano non poche polemiche… parliamo, ad esempio, del fine vita, delle cure alternative, delle vaccinazioni, del caso stamina…
Direi che il convegno svoltosi all’Accademia dei Lincei di cui si è parlato agli inizi e di cui sono appena usciti gli Atti, è servito a chiarire alcuni equivoci che nascono dall’uso di parole molto anfibologiche, come sono in fondo anche «scienza» e «diritto». Se si fa ricorso a categorie più appropriate distinguendo tra i vari tipi di scienze ed i vari significati di «diritto» ci si avvede che molte polemiche non hanno fondamento perché le questioni sottese hanno una soluzione univoca. Ad esempio non si possono ingannare i pazienti con la promessa di intrugli miracolosi, né si può obbligare una struttura sanitaria pubblica a somministrarli anche quando il paziente lo richieda. Altre questioni sono facilmente risolvibili ragionando in termini di libertà individuali. Altre ancora, come quelle che in genere si richiamano alla bioetica sono semplicemente questioni aperte che ciascuna società dovrà risolvere in futuro, ma sulle quali né la scienza può fornire certezze né il diritto può fornire soluzioni sostanziali. Ciò che la scienza ed il diritto possono offrire sono solo metodi e procedure adeguate a condurre una discussione razionale, che si può chiamare anche «civile».