Rifiuti plastica, a Taranto un impianto già molto chiacchierato

2649
plastica microplastica mare ispra
Tempo di lettura: 4 minuti

In un dettagliato comunicato Zero Waste Puglia presenta una serie di nodi non risolti che minano sul nascere tale progetto. Per l’associazione la proposta andrebbe rigettata in quanto in contraddizione con l’agenda Ue su rifiuti e plastiche in corso di trasposizione nelle norme nazionali

Zero Waste Puglia, in un dettagliato comunicato, prende posizione contro la creazione di un impianto per il trattamento di 100.000 tonnellate/anno di rifiuti plastici non riciclabili, cosiddetto plasmix, che potrebbero essere utilizzati negli altoforni in sostituzione del carbone per la produzione di acciaio e/o Css (Combustibile solido secondario) da bruciare nei cementifici. Tale impianto avrà sede nell’area di sviluppo industriale di Taranto, in località Pantano sulla S.S. Jonica 106. Avrà una capacità di trattamento per tre volte la produzione di plasmix dell’intera regione Puglia e più di un quarto di tutta la plastica avviata a recupero energetico nel 2018 in Italia.

Proponiamo l’intero comunicato.

 

Un impianto per il trattamento di 100.000 tonnellate/anno di rifiuti plastici non riciclabili, cosiddetto plasmix, che opportunamente preparati diventano Sra (Secondary Reducing Agent) per utilizzo negli altoforni in sostituzione del carbone per la produzione di acciaio e/o Css (Combustibile solido secondario) da bruciare nei cementifici.

Secondo l’istanza presenta alla Provincia di Taranto da Unità di Misura S.r.l. di Milano per l’ottenimento del Provvedimento autorizzativo unico regionale (Paur), l’impianto avrà sede nell’area di sviluppo industriale di Taranto, in località Pantano sulla S.S. Jonica 106. Avrà una capacità di trattamento per tre volte la produzione di plasmix dell’intera regione Puglia e più di un quarto di tutta la plastica avviata a recupero energetico nel 2018 in Italia.

Il Proponente presenta come qualificante la tecnologia Best che da una breve ricerca si è rilevata come precaria e senza precedenti operativi (vedi rif. https://bit.ly/2EANAwu, e https://bit.ly/2D07Ozr). In definitiva tale referenza non depone a favore della qualifica tecnico-organizzativa della società proponente.

La tecnologia di preparazione dello Sra è sicuramente matura, ma in tutti gli esempi internazionalmente noti la sua messa a punto specifica ha visto la compartecipazione attiva dell’utilizzatore finale (l’acciaieria per intenderci). Prima di tutto l’alimentazione dello Sra comporta delle modifiche strutturali all’altoforno, incluso l’impianto di stoccaggio e alimentazione dello Sra. La composizione e la granulometria dello Sra sono decisivi nella validazione del suo uso nello specifico altoforno. Non siamo riusciti a determinare se Ilva ha già esperienza di uso dello Sra e se ha emesso delle specifiche tecniche cui i vari fornitori si devono conformare. Senza tale indicazione e garanzia, la fornitura di Sra a destinazione ex-Ilva o altra acciaieria è del tutto aleatoria.

Facciamo notare che il prodotto finale dell’impianto proposto è definito dal proponente come Sra oppure Css (Relazione tecnica – pag. 10). Chiunque noterebbe l’assurdità dell’investimento se fallisse la fornitura di Sra all’impianto ex-Ilva o altra acciaieria. Mentre il Proponente accenna a un accordo con Corepla per la fornitura dei rifiuti in ingresso, non si accenna neanche minimamente ad accordi o sperimentazioni fatte con Arcelor Mittal o altra acciaieria relativamente all’utilizzo dello Sra prodotto negli altoforni.

Non abbiamo trovato traccia delle condizioni economiche di fornitura dello Sra, essenziale per valutare il piano finanziario su cui si regge l’iniziativa proposta. A nostro parere questo resta un’incognita decisiva da risolvere prima di qualsiasi validazione del progetto.

Nella Relazione Tecnica si cita la norma UNI10667-17 come standard tecnico per lo Sra. Ma non si afferma esplicitamente che tale normativa sarà seguita e garantita dal proponente in fase operativa. Né si descrivono le procedure di controllo di conformità a tale normativa dello Sra prodotto.

Il proponente definisce la produzione di Sra come un processo di «riciclo chimico». Abbiamo forti dubbi che l’Agente riducente secondario (Sra) sia considerato come riciclo dalle norme europee, visto che distrugge materia. Diventa però essenziale la garanzia che il prodotto finale sia destinato a Sra e non a Css per cementifici. Nel secondo caso infatti non potrebbe essere classificato come «riciclo» e tra l’altro penalizzerebbe l’obiettivo obbligatorio relativo alle quantità di plastica riciclata da raggiungere in accordo alle recenti normative Ue. Da notare altresì che i recenti accordi fra Stati membri hanno incluso una nuova tassa sulla plastica non riciclata. Che (per la quota parte di prodotto destinata a Css) sarebbe a carico dello Stato e non del Proponente.

Il Proponente elenca i codici Cer relativi alle materie prime usate nell’impianto. A nostro parere sono inammissibili due di essi:

  • 150102/rifiuti da imballaggi in plastica da Rd. Non trattandosi di scarti della selezione, si rischierebbe una competizione negativa con le piattaforme di selezione meccanica della plastica da Rd, da avviare al riciclo come nuovi imballaggi;
  • 191219/Cdr o Css. Trattandosi di un materiale già trattato e destinato a recupero energetico non si capisce l’utilità di trattarlo ulteriormente per fargli fare la stessa fine.
    La stima di riduzione delle emissioni di CO2 è basata sull’utilizzo dello Sra in sostituzione del 6-13% di coke negli altoforni. Tale beneficio verrebbe completamente meno se l’impianto producesse Css invece di Sra.

Alcune osservazioni minori e formali sulla Relazione Tecnica:

  • a pag. 7 si indica al 26% l’obiettivo di riciclo degli imballaggi in plastica, mentre le recenti Direttive Ue impongono l’obiettivo del 50% al 2025. Questa osservazione rileva in quanto l’impianto proposto contribuirebbe al raggiungimento dell’obiettivo solo nella misura in cui producesse effettivamente Sra da utilizzare in acciaieria. Ragione per cui l’ottenimento della garanzia dell’utilizzo finale dello Sra dovrebbe far parte della procedura di rilascio dell’autorizzazione alla sua realizzazione ed esercizio;
  • alle pag. 59 e 72 della Relazione Tecnica la terza colonna delle Tabelle 5-4, 5-5 e 9-2 deve essere corretta indicando (m3) e non (ton).

In conclusione a nostro parere sono eccessivi i dubbi sulla proposta e le evidenze ad essa contrarie. La proposta andrebbe dunque rigettata in quanto in contraddizione con l’agenda Ue su rifiuti e plastiche in corso di trasposizione nelle norme nazionali.

 

Zero Waste Puglia