Fabbricato residenziale e agricolo in Parco…

2012
agricoltura campagna tradizioni
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…si può anche se non agricoltore

La questione riguarda il parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in Campania, ed è stata affrontata dal Consiglio di Stato in una recentissima sentenza

Non è indispensabile essere imprenditore agricolo professionale (Ipa) per ottenere il nulla osta di un parco nazionale alla realizzazione di edifici anche destinati alla residenza di chi conduce fondi agricoli. La questione riguarda il parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in Campania, ed è stata affrontata dal Consiglio di Stato in una recentissima sentenza pubblicata qualche giorno fa. L’ente parco cilentano aveva negato un nulla osta per costruire un fabbricato, per uso in parte residenziale ed in parte agricolo, alla proprietaria e conduttrice diretta in economia di un fondo agricolo nell’area protetta. La motivazione a fondamento del diniego era la mancanza, in capo alla richiedente del nulla osta, del requisito di imprenditrice agricola professionale che sarebbe stato richiesto da una norma del piano territoriale di quel parco.

In realtà nella norma citata non vi è alcun espresso riferimento al possesso di questo requisito soggettivo ma il giusto richiamo alla condizione indispensabile che i volumi da realizzare, anche quelli residenziali, siano funzionali all’attività agricola ed agrituristica. Il Tar Campania aveva dato torto all’ente parco il quale si è rivolto al Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha risolto la vicenda richiamando un’altra sentenza su caso analogo emessa nel 2020.

In sostanza i giudici di Palazzo Spada hanno nuovamente stabilito che «l’ente parco non può denegare il titolo sulla sola base del difetto, in capo all’istante, della qualità di imprenditore agricolo professionale, ma deve cionondimeno accertare sulla base di adeguata documentazione [che è onere dell’interessato produrre] che l’intervento progettato sia in linea con le destinazioni funzionali previste [dalla norma del piano territoriale del parco]». Per cui all’ente di gestione spetta soltanto la verifica della proprietà e della conduzione del fondo agricolo, «l’effettiva, concreta, strutturale ed oggettiva» funzionalità delle opere all’attività agricola e la conformità del progetto alle altre norme a partire da quelle tecniche di attuazione del piano per il parco a finire a quelle regionali, comprese quelle del Piano casa se applicabili e non derogatorie delle norme di tutela.

È una pronuncia importante, questa del Consiglio di Stato, utile ad evitare interpretazioni errate delle norme di tutela che tentano di conciliare, in particolare, le attività agricole, presenti in quasi tutte le aree protette italiane, con le finalità di protezione degli ecosistemi e dei paesaggi che restano e devono restare preminenti.

 

Fabio Modesti