Aree del Salento per ora senza quell’impianto…

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«Salvi» dal fotovoltaico Nardò (Le), Avetrana (Ta), S. Pancrazio salentino ed Erchie (Br)

Quando si vuole si fanno valere in alcuni procedimenti di Via le valutazioni cumulative. Ci si può difendere dalla follia imperversante delle rinnovabili dovunque e comunque con le norme vigenti e con gli strumenti tecnici oggi operanti

Per ora i territori di Nardò (Le), Avetrana (Ta), S. Pancrazio salentino ed Erchie (Br) sono salvi dall’insediamento di un impianto fotovoltaico denominato «Psaier Nardò», dell’estensione di 45,5 ettari per una potenza di 46,6 megawatt. Il Tar Bari, 2ª sezione, ha infatti respinto il ricorso della società proponente Tecno.Energy S.r.l. di Bressanone il cui fatturato è cresciuto nel 2020 del 380,13% rispetto al 2018. La società altoatesina aveva impugnato il giudizio negativo della Regione Puglia di valutazione di impatto ambientale (Via).

Il provvedimento ha motivato come la realizzazione dell’intervento avrebbe potuto comportare la sottrazione di superfici alle attività agricole, un’ulteriore lacerazione del mosaico agricolo e l’incremento dell’Indice di Pressione Cumulativa (Ipc) sino al valore di 4,95 e superiore al valore limite definito pari a 3. La Regione ha tra l’altro sostenuto che l’impianto non può essere realizzato «con riferimento […] al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all’uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto». Inoltre ha contestato «la mancata sottoposizione del progetto al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A), in ragione della vicinanza dell’Impianto all’area Sic Palude del Conte e Dune di Punta Prosciutto».

A conferma, come ho già scritto, che, quando si vuole, in alcuni procedimenti di Via si utilizzano, eccome, le valutazioni cumulative ed in altri no. Secondo il Tar Puglia «la Regione ha correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell’opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute».

Il Tar ha anche ricordato, in merito al Piano paesaggistico pugliese (Pptr), «strumento generale di pianificazione territoriale», che per la sua applicazione «non occorre una specifica motivazione sulle opzioni pianificatorie adottate quando le stesse sono coerenti con le direttrici del medesimo piano paesaggistico. Né l’eventuale compromissione del territorio impedisce l’apposizione del vincolo finalizzato ad impedire l’ulteriore degrado e a rilanciare la riqualificazione dell’area».

Ricorda anche che lo stesso Pptr «esprime un criterio preferenziale sulle aree destinate ad ospitare gli impianti e contempla prescrizioni specifiche riferite ad apposite aree, aventi particolarità rilevanti di natura morfologica o idrologica; al contempo prevede disposizioni con riferimento ad aree già protette, singolarmente individuate». Questo a riprova che ci si può difendere dalla follia imperversante delle rinnovabili dovunque e comunque con le norme vigenti e con gli strumenti tecnici oggi operanti. Da completare con il Piano energetico regionale che li deve riassumere tutti.

 

Fabio Modesti