Le coste sono da salvare sempre…

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coste walter
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…Anche nella regione Sicilia dove l’utilizzazione del demanio marittimo fuori dagli strumenti della sua pianificazione non è legittima. Lo afferma la Corte Costituzionale

L’utilizzazione del demanio marittimo fuori dagli strumenti della sua pianificazione non è legittima neanche nella Regione Sicilia a Statuto speciale. Lo afferma la Corte Costituzionale in una recentissima sentenza in merito ad una norma di quella Regione, 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime), con la quale si consentiva alle istanze per stabilimenti balneari presentate nel periodo pandemico Covid-19 e fino all’entrata in vigore di un’ulteriore legge regionale (ossia dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) di prescindere dai Piani di utilizzo del demanio marittimo (Pudm) pure obbligatori per i Comuni siciliani. Una deroga, quindi, alla pianificazione necessaria per ottenere la concessione regionale.

Il governo ha impugnato la disposizione siciliana e la Consulta gli ha dato ragione stabilendo alcuni principî in materia di coerenza con la tutela del paesaggio. È vero, affermano i giudici costituzionali, che la deroga in questione non inficia l’applicazione delle vigenti disposizioni statali in materia di tutela del paesaggio, e in particolare alle pertinenti disposizioni del relativo Codice (autorizzazione paesaggistica). «Tuttavia — dice la Corte — la disposizione impugnata, consentendo il rilascio di nuove concessioni sul demanio marittimo anche nei Comuni che, a distanza di oltre quindici anni dall’entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 15 del 2005 […] ancora non si sono dotati di Pudm, finisce per frustrare gli sforzi, compiuti con le precedenti leggi regionali […], di indurre finalmente i Comuni ad avviare i procedimenti di approvazione dei Pudm: sforzi che si imperniavano, in particolare, sul vincolo delle nuove concessioni al rispetto, quanto meno, del Pudm già adottato dal Comune, ancorché non ancora definitivamente approvato dall’Assessorato regionale competente».

Ancora, la Consulta afferma che «tali piani svolgono dunque un’essenziale funzione non solo di regolamentazione della concorrenza e della gestione economica del litorale marino, ma anche di tutela dell’ambiente e del paesaggio, garantendone tra l’altro la fruizione comune anche al di fuori degli stabilimenti balneari, attraverso la destinazione di una quota di spiaggia libera pari, secondo quanto previsto dalla stessa legge reg. Siciliana n. 15 del 2005, al cinquanta per cento del litorale».

Ma soprattutto la Corte rimarca come «non è senza significato che la giurisprudenza amministrativa attribuisca alla valutazione ambientale strategica (Vas), cui i Pudm sono preventivamente sottoposti, anche la funzione di ponderare gli effetti sul paesaggio che l’attività antropica oggetto di pianificazione può comportare […]».

Insomma, i Piani comunali delle coste, oppure in Sicilia i Piani di utilizzazione del demanio marittimo, sono strumenti imprescindibili per la tutela paesaggistica ed ambientale e la loro valutazione lo è altrettanto. Non è certamente quel che accade anche in Puglia dove è piuttosto frequente che i Piani comunali delle coste vengano sottratti alla procedura pubblica di Vas (il caso di Polignano a Mare è emblematico). Peraltro «l’obbligo per i Comuni di dotarsi di Pudm prescinde dall’esistenza di un piano paesaggistico, i due strumenti operando su livelli diversi (anche se, come si è già detto, laddove il piano paesaggistico vi sia, il Pudm dovrà necessariamente conformarsi ad esso). Pertanto, anche nelle parti del territorio regionale ancora sprovviste di piano paesaggistico, i Comuni possono, e anzi devono, attivarsi per adottare e far approvare i rispettivi Pudm dall’Assessorato regionale, secondo la procedura disciplinata dalla legge reg. Siciliana n. 15 del 2005 e successive modificazioni».

 

Fabio Modesti