Dubbi su quella protezione da incendi

3169
fuoco incendio
Tempo di lettura: 3 minuti

Consiglio di Stato e Regione contro un proprietario di un’azienda agricola in agro di Laterza (TA), destinatario di un finanziamento dei Fondi Strutturali per l’agricoltura finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi

Come perdere finanziamenti europei per importanti attività di prevenzione incendi in Puglia che in questo periodo devono essere effettuate. È accaduto che il Consiglio di Stato si è trovato a dover esprimere il proprio parere in un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica intentato da un proprietario di un’azienda agricola in agro di Laterza (TA), destinatario di un finanziamento dei Fondi Strutturali per l’agricoltura finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi.

Al Presidente della Repubblica l’imprenditore agricolo ha chiesto di annullare il parere negativo di valutazione di incidenza, procedura prescritta dalla Direttiva Ue «Habitat», rilasciato dalla Regione Puglia. Gli interventi che non sono stati ritenuti compatibili con la tutela di habitat e specie animali e vegetali tutelati riguardavano «taglio alla base mediante riceppatura delle piante ancora in piedi dei boschi cedui degradati delle aree incendiate; riceppatura e tramarratura delle piante che, seppur hanno ripreso la loro capacità vegetativa dopo il passaggio del fuoco, presentano polloni morti e ceppaie degradate; eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante cisti e rovi, finalizzati per la messa a dimora di 500 piante autoctone che andranno a ripristinare la composizione strutturale e vegetazionale del sito ante-incendio; perimetrazione nelle aree percorse da incendio; interventi estensivi per il ripristino e consolidamento dei versanti che hanno subito un dissesto idrogeologico».

I motivi del ricorso

L’imprenditore laertino ha lamentato l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carente istruttoria e manifesta contraddittorietà delle valutazioni regionali. In particolare, secondo l’imprenditore «sarebbe frutto di travisamento e incompleta istruttoria l’affermazione, contenuta nell’atto impugnato, secondo la quale non appaiono chiari quali siano i varchi in alveo e che i presunti varchi appaiono occlusi dalla vegetazione». Ma il Consiglio di Stato sostiene che «dalle stesse fotografie riprodotte nel corpo del ricorso si evince che, effettivamente, i varchi esistenti in alveo si presentano occlusi dalla vegetazione, apparendo poi di estrema difficoltà stabilire, con conclusioni che restano altamente opinabili, se e fino a che punto la vegetazione che ostruisce tali alvei sia, come sostenuto dalla parte ricorrente, “prevalentemente secca e schiantata al suolo”, nonché costituita da “vegetazione erbacea in prevalenza infestante”».

Ancora, l’imprenditore ha contestato l’affermazione contenuta nel parere regionale secondo cui «i fenomeni erosivi più evidenti nell’area di intervento appaiono essere localizzati limitatamente all’area rappresentata nella foto n. 9 di cui non vi è alcuna indicazione relativa alla sua ubicazione (come, peraltro, per l’intera documentazione fotografica prodotta). I fenomeni erosivi più evidenti, rappresentati nelle foto numero 15 e 17, non appaiono contestualizzati ad un’area boscata come quella oggetto di intervento ma, viceversa, riferiti a contesti agricoli».

Il dissesto che non c’è

Il Consiglio di Stato concorda con la Regione Puglia che ha contestato la corrispondenza delle foto prodotte «evidenziando che le foto riportate non evidenziano fenomeni erosivi tali da giustificare la realizzazione di interventi estensivi». «Anche in questo caso — aggiungono i massimi giudici amministrativi — la valutazione tecnico-discrezionale alla base del parere sfugge alle censure di eccesso di potere proposte in ricorso, risultando in sé non illogica, né manifestamente errata in punto di fatto».

Un’altra valutazione regionale censurata dai legali dell’imprenditore laertino riguardava le opere di ingegneria naturalistica previste (palizzate) a totale incasso che determinerebbero inevitabilmente, secondo la Regione, «il taglio della vegetazione esistente con conseguente incidenza sull’habitat 9250 “Querceti a Quercus trojana”, nonché l’allestimento di un cantiere ben più importante rispetto ad uno meramente forestale». Secondo i giudici, le assicurazioni fornite dal ricorrente che non sarebbe stato abbattuto alcun albero di fragno (Quercus trojana) «non sono idonee ad escludere con certezza, a fronte di interventi oggettivamente invasivi, l’assenza di interventi di taglio della vegetazione esistente».

Quanto ai fenomeni erosivi invocati dall’imprenditore a presupposto della richiesta di finanziamento, il Consiglio di Stato ha confermato le valutazioni negative della Regione «in ordine alla genericità della documentazione fotografica e alla non congruità del riferimento all’articolo 14 del Piano di gestione [del Sito Natura 2000 “Area delle Gravine”, N.d.R.] stante l’incerta riferibilità delle aree oggetto di intervento a quelle in erosione e/o instabili».

 

Fabio Modesti