Veneto, Piano faunistico da rifare

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֎Infatti, in seguito ad un ricorso al Tar non può essere approvato con legge regionale. Secondo la Corte costituzionale avrebbe dovuto essere approvato con deliberazione amministrativa֎

Il Piano faunistico-venatorio regionale non può essere approvato con legge regionale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una recentissima sentenza su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Veneto in merito alla legge del Veneto n. 2/2022 con cui era stato approvato il Piano 2022-2027 modificando anche i confini della zona faunistica delle Alpi. Questa modifica aveva escluso dalla zona il Comune di Rivoli Veronese che si è rivolto ai giudici amministrativi veneti.
Secondo il Tar Veneto nell’ordinamento nazionale e regionale il piano faunistico-venatorio ha tutte le caratteristiche per poter essere inquadrato tra gli «atti naturaliter amministrativi e, pertanto, avrebbe dovuto essere approvato con deliberazione amministrativa». Lo stesso articolo 10 della legge n. 157/1992 in materia di tutela della fauna omeoterma e dell’attività venatoria prescrive che il piano «costituisce un atto generale, disciplinandone minuziosamente i contenuti» stabilendo, al comma 10., che le Regioni debbano attuare la pianificazione mediante il coordinamento dei piani provinciali secondo i criteri dettati dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica, vincolandone esplicitamente i contenuti a criteri tecnico-scientifici.
Quanto alla modifica della zona faunistica delle Alpi, la Regione Veneto avrebbe illegittimamente modificato i confini su basi esclusivamente altimetrici e non relative alla consistenza di specie animali e di habitat ad essi collegati.

L’atto amministrativo ineludibile

La Corte costituzionale ha accolto tutti i rilievi mossi dal Tar, e dal Comune di Rivoli Veronese, alla legge veneta. La Consulta rammenta nella sentenza come in diversi pronunciamenti abbia ritenuto «non conforme alla Costituzione l’approvazione dei calendari venatori con legge regionale, anziché con provvedimento amministrativo, ed affermato l’illegittimità costituzionale delle relative disposizioni per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992. Tale disposizione prevede che siano approvati dalla regione “il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria”. In relazione a ciò, questa Corte ha affermato che “il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del ‘regolamento’ sull’attività venatoria e imponendo l’acquisizione obbligatoria del parere dell’Ispra, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo”».
I giudici costituzionali rammentano ancora che «la giurisprudenza costituzionale ha anche rilevato che, in alcuni casi, come in quello del calendario venatorio, il regime dell’atto amministrativo, e del relativo procedimento, garantendo una maggiore flessibilità, rispetto alla legge, è “idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali il calendario venatorio è stato approvato”».
La Consulta, che ha già dichiarato l’illegittimità di altre leggi regionali venete in materia venatoria, afferma pure che «nel caso in esame, alla luce dei richiamati precedenti, l’approvazione del piano faunistico-venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo, è idonea a comportare una modificazione in peius degli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, in quanto contrasta con i principi che regolano la disciplina del prelievo venatorio desumibili dalla legislazione statale e implicanti la “procedimentalizzazione” dell’attività di adozione del piano e la sua approvazione con provvedimento amministrativo». Allo stesso tempo è costituzionalmente illegittima la modifica dei confini della zona faunistica delle Alpi per motivazioni altimetriche poiché la legge nazionale sull’attività venatoria prevede che essa venga individuata unicamente «nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina».

 

Fabio Modesti