Fare e disfare la realtà: stupro? dipende…

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matrioska
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Per «consenso» si intende l’accordo o l’approvazione volontaria e informata tra individui riguardo a un’idea, un’azione, una decisione o a una situazione specifica. È implicito quindi che tutte le parti coinvolte abbiano dato il loro assenso liberamente, senza coercizione o pressioni e con una chiara comprensione di ciò a cui stanno acconsentendo.
Nonostante questa definizione possa sembrare chiara e inequivocabile, i fatti di cronaca più recenti rivelano come questo concetto sia permeato di ambiguità e come la percezione di ciò che può essere considerato consenso sia distorta e influenzata da fattori che vanno oltre la volontà individuale.
In Italia, per esempio, il reato di stupro non è definito come «rapporto sessuale senza consenso», ma è determinato da elementi quali: con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringa taluno a compiere o subire atti sessuali (articolo 609-bis).
Un recente fatto di cronaca è riuscito a scavare un ulteriore solco nel concetto di consenso comunemente inteso. Si tratta del caso dei due ragazzi assolti a Firenze perché hanno avuto un’errata percezione del consenso della ragazza che li ha denunciati.
Nella fattispecie hanno sbagliato a considerare valido il consenso della presunta vittima in una situazione in cui lei, in uno stato di stordimento alcolico, non era nelle condizioni di manifestarlo. Sarebbe molto ironico provare a trasporre questo assunto in altri ambiti, come per esempio quello della sicurezza stradale. Si potrebbe, per esempio, attenuare un reato stradale compiuto in stato di alcolismo.
Va dato atto dell’ambiguità del già citato art. 609 bis del Codice Penale per la mancanza di una reale e precisa definizione della parola consenso; parola che spesso dunque finisce per prestarsi a interpretazioni sessiste e misogine basate sul tasso alcolemico delle donne, sul loro modo di vestire, sulle porte aperte dei bagni e sulle conoscenze e/o rapporti che hanno avuto in passato. Non sembra un azzardo, dunque, dire che questa norma risulta tra i problemi primari relativi alla violenza di genere in Italia, dato che funziona solo se ci si trova davanti a un giudice disposto a interpretare la legge in maniera giusta ed equa, scevra da preconcetti patriarcali.

Francesco Sannicandro