Costa Ripagnola, il gioco della Regione continua

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Costa Ripagnola con macchioni di lentisco mirto ginepreto foto Fabio Modesti
Macchioni di ginepri a Costa Ripagnola (foto Fabio Modesti)
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Come è possibile che un’autorizzazione resti valida se la rappresentazione dello stato dei luoghi fatta in progetto è stata successivamente smentita? Come può essere adottato un provvedimento di conferma dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata senza una nuova autorizzazione paesaggistica, visto che per la precedente era stato avviato dalla Regione un procedimento di annullamento in autotutela di cui non si conosce l’esito e considerato che, appunto, lo stato dei luoghi rappresentato in progetto non era aderente alla realtà di fatto e di diritto?

Dice la Procura della Repubblica di Bari, nel decreto di dissequestro a fini probatori dei suoli di Serim adottato il 14 gennaio scorso, che sarebbe opportuno la Regione Puglia riesamini, attraverso la conferenza dei servizi, «il riesame» del procedimento di autorizzazione unica in favore della stessa Serim per la realizzazione di un resort turistico nei pagghjari (alias «trulletti») nel parco regionale di Costa Ripagnola. E lo dice anche e soprattutto con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2021 che ha dichiarato illegittima gran parte della legge regionale istitutiva del parco.

Dice la Regione Puglia…

Dice la Regione Puglia va bene, seguiamo le indicazioni dei magistrati baresi ed ha chiesto ai partecipanti della conferenza dei servizi, in una nota dell’11 febbraio scorso, di esprimersi in merito entro il 21 febbraio alla luce della decisione assunta, con provvidenziale accelerazione qualche giorno prima della pubblicazione della sentenza della Consulta, di conferma della validità del provvedimento autorizzatorio (Paur) in favore di Serim. Ad oggi pare non siano pervenute considerazioni dalle amministrazioni pubbliche mentre Serim ha immediatamente detto la sua ma non ha ancora avviato i lavori nonostante il dissequestro.

Dice Serim…

Dice Serim che quanto chiesto dai magistrati inquirenti è un invito lanciato così, senza che rilevi nel procedimento penale. Ma dice di più. Dice che il consulente tecnico incaricato dai magistrati, in risposta a preciso quesito posto dagli stessi, «ha accertato che il progetto assentito con il Paur è conforme al Prg e alle Nta del Comune di Polignano a Mare ed è altresì conforme al Pptr: il consulente ha difatti concluso che il procedimento del Paur numero 67 del 2019 è stato condotto in conformità alla vigente normativa di riferimento».

Tuttavia, è certo che l’inchiesta penale non si è conclusa e che gli atti non sono ancora disponibili, come ha fatto sapere la stessa Procura all’avvocato Ascanio Amenduni che assiste i comitati per la tutela di Costa Ripagnola (I pastori della costa ed i Gabbiani del parco). C’è da chiedersi a quali altri quesiti il tecnico incaricato dalla Procura abbia risposto e come. Ma c’è di più.

Dicono i comitati…

Dice l’avvocato Amenduni, in una nota inviata alla Regione ed anche alla Procura barese il 17 febbraio scorso, che le conclusioni riportate nel verbale della conferenza dei servizi del 17 dicembre 2021 non bastano e che la conferma della validità del Paur deve essere adottata con un nuovo atto autorizzatorio «sottoposto quindi, per intero, alla legge regionale n. 30/2020 (istitutiva del parco regionale N.d.R.) e alle sue modifiche costituzionali retroattive». Anche perché, secondo i comitati, il 17 dicembre 2021 la conferenza dei servizi ha verificato come a Ripagnola vi siano effettivamente state manomissioni del territorio, con il famoso tombamento della lama, che non risultano nelle carte del progetto Serim. Per questi interventi, peraltro, il Comune di Polignano, il 28 settembre 2021, ha emanato un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ad oggi non eseguito.

Due domande di buon senso…

Insomma, restano in piedi due domande a cui finora non è stata data risposta. La prima è come sia possibile che un’autorizzazione resti valida se la rappresentazione dello stato dei luoghi fatta in progetto è stata successivamente smentita? La seconda è come può essere adottato un provvedimento di conferma dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata senza una nuova autorizzazione paesaggistica, visto che per la precedente era stato avviato dalla Regione un procedimento di annullamento in autotutela di cui non si conosce l’esito e considerato che, appunto, lo stato dei luoghi rappresentato in progetto non era aderente alla realtà di fatto e di diritto? Vedremo che cos’altro si sarà capaci di inventare nel procedimento regionale.

 

Fabio Modesti