Toh! Ora si chiede l’archiviazione del caso Ripagnola

1394
Costa Ripagnola di Roberto Greco
Costa Ripagnola, foto di Roberto Greco
Tempo di lettura: 4 minuti

Da parte della Procura della Repubblica di Bari, ed è stato accolto positivamente dagli indagati. Le ipotesi di reato sono abuso d’ufficio e rifiuto ed omissione d’atti d’ufficio per i funzionari pubblici e abusi edilizi per il privato. Ora deciderà il giudice per le indagini preliminari ed alla richiesta è presumibile si oppongano i comitati dei Pastori della Costa e dei Gabbiani del parco di Costa Ripagnola

La richiesta di archiviazione del procedimento penale relativo al resort Serim a Costa Ripagnola da parte della Procura della Repubblica di Bari, è stato accolto positivamente dagli indagati (funzionari dello Stato e della Regione ed il proprietario dei suoli nonché socio della Serim) e con un certo stupore dai denuncianti e dai comitati per la tutela di quel tratto di costa a sud di Bari. Dopo il decreto di dissequestro dell’area per fini probatori, per il modo in cui quel decreto era stato scritto e dopo oltre due anni di indagini, non ci si aspettava questo esito. La Procura, nella sua richiesta, dice che «l’ufficio ha svolto due consulenze tecniche — al cui articolato contenuto si rinvia — dalle quali non sono emersi riscontri alle ipotesi di reato, tenuto peraltro conto che alcun lavoro è iniziato […] In sintesi e (di nuovo N.d.R.) tenuto conto che allo stato come si è detto non è iniziato alcun lavoro, il provvedimento autorizzatorio è vigente». Forse non ha riscontrato l’elemento psicologico del dolo nelle condotte degli indagati. Le ipotesi di reato sono abuso d’ufficio e rifiuto ed omissione d’atti d’ufficio per i funzionari pubblici e abusi edilizi per il privato. Ora deciderà il giudice per le indagini preliminari ed alla richiesta è presumibile si oppongano i comitati dei Pastori della Costa e dei Gabbiani del parco di Costa Ripagnola.

Le frasi laconiche riportate nella richiesta di archiviazione si prestano tuttavia ad essere interpretate ed approfondite. Intanto, per ben due volte la Procura inserisce l’inciso «peraltro alcun lavoro è iniziato». Perché? Se i lavori iniziassero si potrebbe configurare qualcosa di penalmente rilevante che ora non si è palesato? Per approfondire la questione è utile leggere le due relazioni che il consulente tecnico della Procura, l’architetto Cesare Elia, ha prodotto nel procedimento penale rispondendo ai quesiti posti dai magistrati. Da esse si possono ricavare alcune conclusioni estremamente interessanti. Rispondendo al primo quesito, e cioè se i provvedimenti adottati dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento di autorizzazione unica regionale (Paur) per il progetto Serim fossero conformi agli «strumenti edilizio urbanistico, paesaggistico, vincolistico», Elia risponde, a pagina 41 della prima relazione, che «l’intervento sotto il profilo edilizio ed urbanistico è conforme al Paur, al Prg ed alle Nta del Comune di Polignano a Mare (nessun riferimento alla conformità al Pptr, N.d.R. -) […]. Tuttavia in merito allo status quo ante dell’area in oggetto […] risulta evidente la carenza istruttoria poiché le precedenti pratiche edilizie con le relative ordinanze di sospensione per abusi edilizi e paesaggistici non sono mai state considerate e valutate nell’approvazione dell’ultima istanza in questione» (di queste violazioni ci siamo occupati qui.

Ancora, Elia afferma a pagina 50 della prima relazione, che «Dall’esame della predetta documentazione per come innanzi riportata lo scrivente ha rilevato che lo stato originario dell’area era differente dallo stato di fatto riportato negli elaborati. In altri termini lo stato dei luoghi riportato negli elaborati progettuali esaminati nel procedimento Paur erano frutto di abusivismi precedentemente posti in essere. Circostanza questa che non risulta essere stata segnalata dagli Enti preposti nell’ambito del procedimento Paur. A riguardo lo scrivente rileva […] che a fronte degli abusivismi posti in essere gli Enti preposti non hanno proceduto all’adozione dei necessari provvedimenti. Non risulta invero nessuna documentazione relativamente alla remissione in pristino dei lavori eseguiti abusivamente. […] Quindi lo stato di fatto dell’area adoperato come base progettuale, non è quello originale o comunque assentito da nessun parere, titolo e/o nulla osta paesaggistico». Il Paur, secondo Elia, è sì conforme alle norme vigenti in materia «ma privo delle considerazioni e delle determinazioni relative alle alterazioni degli assetti paesaggistico-ambientali come su esposto». E questo perché, evidentemente, la rappresentazione dello stato dei luoghi riportato in progetto Serim non era fedele a quello che sarebbe dovuto essere. Anche il procedimento di riesame della validità del Paur effettuato dalla Regione, conclusosi il 17 dicembre dello scorso anno ma non ancora tradotto in atto finale, è, secondo l’architetto Elia (pag. 58 della prima relazione), conforme alla normativa vigente in materia «ma si ribadisce che lo stato di fatto rappresentato negli elaborati grafici del proponente è sì conforme allo stato di fatto reale di oggi (verificato in sito dallo scrivente), ma contiene oltre agli abusi edilizi e urbanistici per come innanzi esposto e documentato anche altri abusi di natura paesaggistica relativamente alla “lama tombata” e alla conseguente modifica degli equilibri idrogeologici e dell’assetto morfologico del versante».

La Procura barese ha infine chiesto all’architetto Elia di verificare gli effetti dell’applicazione della nuova normativa regionale (la legge regionale n. 30/2020 istitutiva del parco regionale di Costa Ripagnola). Le sue conclusioni sono lapidarie: «Dal confronto cartografico riportato negli allegati risulta evidente come gli emendamenti del 28.07.2020 presentati in Consiglio regionale dal consigliere F. Amati contenevano un lungo elenco di particelle catastali del comune di Polignano a Mare raggruppate per “zone”, aventi lo scopo di modificare la tipizzazione della zona “Costa Ripagnola” oggetto del procedimento che ci occupa (area Serim) da “zona 1” a “zona 2” e in parte — nella zona d’ingresso — addirittura in “zona 3”. Di fatto, rendendo in questo modo possibili interventi come la “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001 che in questo caso, paradossalmente, renderebbe possibili anche gli interventi di “demolizione” e “ricostruzione” a differenza del Prg del comune che prevede attualmente solo interventi di “manutenzione straordinaria” e “recupero conservativo”».

Ricordiamo che con analoghe considerazioni la Corte Costituzionale ha demolito buona parte della legge istitutiva del parco di Costa Ripagnola. E, verosimilmente, a poco serve la norma che fa salvi gli interventi autorizzati prima dell’entrata in vigore della stessa legge perché la compatibilità dell’intervento Serim con la disciplina della zona 1 del parco è tutta da verificare.

 

Fabio Modesti