Eolico in Puglia, c’è un argine al dilagare degli impianti

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֎Netta la sentenza del Consiglio di Stato. La spiegazione coinvolge anche le disposizioni del Piano paesaggistico territoriale pugliese. Il paesaggio prevale sempre. Vedremo se la Regione Puglia terrà presente che la Puglia risulta essere la regione italiana con la maggiore potenza eolica installata, con una produzione pari al 25,8%, di cui il 20,8% nella sola provincia di Foggia, della potenza eolica nazionale, con conseguente forte impatto sul paesaggio regionale dato dalla rilevantissima concentrazione di impianti»֎

Il Piano paesaggistico (Pptr) della Regione Puglia sembra ancora costituire un argine al dilagare degli impianti industriali per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed al «pensiero unico» che lo presiede. È la sesta Sezione del Consiglio di Stato, in una sentenza appena pubblicata, ad affermarlo con chiarezza. La questione riguarda un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori della potenza complessiva di 40,8 MW, e opere connesse, denominato «Eolico Cerignola Borgo Libertà», localizzato nei comuni di Cerignola e Ascoli Satriano, nella Provincia di Foggia.

Il Consiglio dei ministri, a maggio del 2020, aveva risolto un conflitto tra ministero dei Beni culturali e ministero della Transizione ecologica, sostenendo le tesi del primo contrarie alla realizzazione dell’impianto. La società proponente aveva poi fatto ricorso al Tar Puglia contro la deliberazione del governo e contro i provvedimenti del ministero dei Beni culturali. I giudici amministrativi pugliesi hanno dichiarato improcedibili i ricorsi ed i motivi aggiunti presentati. Si è arrivati così al Consiglio di Stato che è stato chiamato ad esprimersi sul fatto che la deliberazione del Consiglio di Ministri fosse, a dire della società ricorrente, poco motivata, irragionevole ed illogica.

I tratturelli, questi sconosciuti

Ma il ricorso coinvolge anche le disposizioni del Piano paesaggistico territoriale pugliese (Pptr) perché il nel procedimento sarebbe stata immotivatamente coinvolta, a detta della ricorrente, la Soprintendenza archeologica di Barletta-Andria-Trani e Foggia poiché il progetto interessava 3 Regi tratturelli. Secondo la società ricorrente «gli obiettivi e le direttive del Pptr recati dall’elaborato 5, scheda d’ambito 4, sezione C, Ofanto, componenti dei paesaggi rurali, quand’anche ritenuti applicabili all’intero ambito, a prescindere dalle componenti presenti nella porzione di specifico interesse, non assumerebbe carattere vincolante (in tal senso è espresso l’art. 6 delle NN.TT.AA. del Pptr) e non potrebbero comunque impedire la realizzazione di interventi che, apparentemente in contrasto con il loro portato, risulterebbero, ad un’analitica disamina dello specifico progetto, comunque satisfattivi dell’esigenza di tutela, valorizzazione e recupero dei valori paesaggistici riconosciuti». Spingendosi a dettare linee non richieste di politica industriale energetica, la società ricorrente afferma che «l’obiettivo di presenza sul territorio di circa 60 GW installati sarebbe perseguibile e conseguibile solo ipotizzando un incremento annuale di 0,67 GW per i prossimi 12 anni e, ex converso, non sarebbe perseguibile e conseguibile ipotizzando il solo repowering di vecchi impianti Fer e l’installazione di nuovi impianti Fer solo in aree industriali dismesse».

L’ampia discrezionalità dei pareri del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio di Stato ha dichiarato infondato l’appello perché «il Consiglio dei Ministri, nell’esercitare il potere di valutazione e armonizzazione tra interessi pubblici attribuitogli dalla norma, adotta un atto caratterizzato da profili di intensa discrezionalità, tanto da poter essere qualificato come atto di alta amministrazione». I massimi giudici amministrativi hanno riproposto nella sentenza il corposo apparato motivazionale della deliberazione del Consiglio dei Ministri tra cui, in particolare, spicca che «il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha affermato che il progetto di “Cerignola Borgo Libertà” è in contrasto con il Pptr – Elaborato 2, concernente le “Direttive per le componenti culturali e insediative” e, in particolare, con l’articolo 78, comma 5., relativo alla tutela e valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi, che caratterizzano anche l’area in cui insiste l’intervento, nonché con il Pptr – Elaborato 5 Scheda d’ambito n. 4, Sezione C, Ofanto, “Componenti dei paesaggi rurali” perché ostacola la realizzazione degli obiettivi volti a riqualificare e valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, a valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo e a riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati».

Ed ancora «[…] ai sensi dell’articolo 89 del Pptr, Elaborato 2, Norme tecniche di attuazione, con riguardo agli interventi “che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate”, l’obbligo di rispettare le direttive contenute nel citato Pptr vale anche per i soggetti privati. […] Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha evidenziato che l’altissima concentrazione di impianti eolici in Puglia produce elevata criticità in termini di impatti paesaggistici e di consumo di territorio, a causa non solo degli impianti eolici esistenti e di quelli in fase di autorizzazione, ma anche della realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per l’allacciamento alla rete di trasporto dell’energia elettrica nazionale (Rtn) e il potenziamento della stessa Rtn».

Decarbonizzazione non a discapito del paesaggio

Insomma, dice il Consiglio di Stato, le motivazioni addotte dal Consiglio di Ministri sono esaustive e «l’Amministrazione ha provveduto pienamente alla valutazione e all’armonizzazione dei contrapposti interessi pubblici coinvolti». Il Consiglio dei Ministri ha riportato in modo ampio ed analitico le posizioni delle amministrazioni statali a favore e contro la realizzazione del progetto di parco eolico «Cerignola Borgo Libertà», prendendo posizione condividendo le tesi del ministero per i Beni culturali, «pur tenendo conto della necessità di assicurare gli obiettivi nazionali e comunitari di produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile e sostenere la transizione energetica verso la decarbonizzazione». Ma le motivazioni analizzano e valutano «i molteplici impatti negativi dell’opera, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell’area interessata così come specificate nell’ambito delle previsioni pianificatorie regionali, in relazione ad un territorio classificato come “paesaggio agrario di valore”, nonché interessato da numerose evidenze archeologiche». Il progetto «Cerignola Borgo Libertà» ostacola la realizzazione degli obiettivi «volti a riqualificare e valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, a valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo e a riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati». Il Consiglio dei Ministri, concludono i giudici del Consiglio di Stato, «ha preso atto che la Puglia risulta essere la regione italiana con la maggiore potenza eolica installata, con una produzione pari al 25,8%, di cui il 20,8% nella sola provincia di Foggia, della potenza eolica nazionale, con conseguente forte impatto sul paesaggio regionale dato dalla rilevantissima concentrazione di impianti».

Vedremo se queste considerazioni guideranno la Regione Puglia nell’aggiornamento del Piano energetico (Pear) e nell’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

 

Fabio Modesti