La Corte Costituzionale ha dato pienamente ragione al Governo cassando la disposizione regionale. Anche perché, afferma la Corte, è stata la stessa Regione Puglia a mettere a punto una disciplina sui reimpianti nelle aree in cui sono stati estirpati ulivi affetti da Xylella fastidiosa. E lo ha fatto in accordo con il ministero dei Beni culturali (Mibact) e con quello alle Risorse agroalimentari
Con la sentenza n. 74, depositata il 21 aprile scorso, la Corte costituzionale si è espressa in merito alla legittimità dell’articolo 26 della legge regionale pugliese n. 52 del 2019. La norma consentiva nelle aree dichiarate infette da Xylella «l’attività di impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale». Il Governo ha impugnato la norma contestando la violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione perché non rientra nelle competenze esclusive regionali la definizione di interventi agro-silvo-pastorali esclusi dall’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. Inoltre, ha sempre contestato il Governo allora guidato da Giuseppe Conte, la norma pugliese violava gli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43 «Habitat» di valutazione dell’incidenza di tali interventi su specie ed ecosistemi tutelati a livello comunitario. E la Corte Costituzionale ha dato pienamente ragione al Governo cassando la disposizione regionale. Anche perché, afferma la Corte, è stata la stessa Regione Puglia a mettere a punto una disciplina sui reimpianti nelle aree in cui sono stati estirpati ulivi affetti da Xylella fastidiosa. E lo ha fatto in accordo con il ministero dei Beni culturali (Mibact) e con quello alle Risorse agroalimentari.
In quel protocollo d’intesa, approvato con deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 2052, si è stabilito che le operazioni di reimpianto nelle aree vincolate ricadenti in zone infette (con esclusione della zona di contenimento) «[…] possono essere ricondotte a pratiche agricole non soggette ad autorizzazione paesaggistica se rispettano le due condizioni espressamente individuate dalla norma [decreto-legge n. 27/2019]: in primo luogo, se sono reimpiantate solo coltivazioni di olivo resistenti quali il Leccino o la Fs-17 (Favolosa), o altre varietà di ulivi che dovessero rivelarsi resistenti o tolleranti all’organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato Fitosanitario Nazionale».
In pratica, la disposizione regionale contenuta nella legge n. 52/2019 di impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali, è illegittima proprio a causa dell’accordo stipulato dalla stessa Regione. Ma, di più, la Consulta ha dichiarato illegittima la norma regionale anche perché viola l’obbligo di valutazione di incidenza degli interventi prescritto dalla direttiva «Habitat» e dalla norma nazionale di recepimento (D.P.R. n. 357/1997). Questo aspetto non è secondario, ancorché semplicemente accennato dalla Consulta, perché è possibile investa anche il Piano di azione 2021 per il contrasto alla Xylella recentemente approvato dalla Giunta regionale. Un documento che ha fatto molto discutere e con il quale si intende intervenire sulle colture agrarie più esposte ad ospitare l’insetto vettore ma anche sulla vegetazione spontanea in grado di ospitare il vettore del batterio Xylella, ossia l’insetto sputacchina (Philaenus spumarius).
Una «guerra» di inseguimento al batterio, un po’ come è accaduto nei confronti del virus Sars-CoV-2, in cui la tardività della comprensione del fenomeno e delle azioni per contrastarlo hanno determinato la disastrosa situazione attuale. Neanche il Piano di azione di contrasto alla Xylella fastidiosa è stato sottoposto all’obbligatoria procedura di valutazione di incidenza anche se sono più che temuti gli impatti che l’utilizzazione massiva di pesticidi avrà sulla biodiversità animale e vegetale e sugli habitat naturali tutelati dalle norme comunitarie.
R. V. G.