Impianti energetici e aree inidonee… perché aspettare il piano energetico?

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In Toscana interessante sentenza della Consulta. Il Piano energetico toscano, nell’individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì, ottemperando alle linee guida ministeriali del 2010, segnala «una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione»

È legittimo individuare aree non idonee alla localizzazioni di impianti energetici da fonti rinnovabili e rendere questa non idoneità immediatamente prescrittiva anche se il Piano energetico ambientale di una Regione non ha concluso l’iter approvativo.

Questo l’importante principio stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 11/2022 appena pubblicata. La Regione Toscana aveva sancito, con la legge n. 73/2020, l’immediata esecutività ed applicabilità, anche ai procedimenti in corso, della deliberazione del Consiglio regionale di adozione delle modifiche al piano energetico ambientale con individuazione di aree non idonee all’installazione di impianti geotermici, nonostante i termini per le osservazioni e la fase di valutazione ambientale strategica fossero ancora in corso.

Il Consiglio dei Ministri aveva impugnato la norma ritenendo che la Toscana avesse superato i confini costituzionali della propria competenza legislativa. La Consulta ha respinto il ricorso governativo e nella sentenza ricorda come «la segnalazione di “non idoneità” di un’area rispetto “a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti” (spettando all’atto di pianificazione individuare le incompatibilità legate al tipo, alle dimensioni e alla potenza degli impianti), sia negli effetti che derivano da tale segnalazione». Il Piano energetico toscano, nell’individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì, ottemperando alle linee guida ministeriali del 2010, segnala «una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione». Per la Regione Toscana, secondo la Consulta, «l’individuazione delle aree non idonee è stata preceduta da un’apposita istruttoria che ha condotto alle valutazioni finali, confluite nell’apposito elaborato allegato all’atto di adozione consiliare, rapportate alla tipologia, alle dimensioni e alla potenza degli impianti. […] La disposizione impugnata costituisce, dunque, una norma di salvaguardia ambientale, volta a regolare il periodo che va dall’adozione della modifica del Paer alla sua approvazione. In tale contesto, la finalità perseguita dal legislatore regionale è quella di evitare che la non ancora intervenuta conclusione del procedimento amministrativo concernente l’individuazione delle aree “non idonee” possa consentire ai proprietari dei luoghi interessati di realizzare nuove installazioni di impianti, in tal modo eludendo, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione, la stessa individuazione di quelle aree in via amministrativa. Essa [la norma toscana] punta esclusivamente a preservare le aree in questione, impedendo [secondo le finalità proprie delle misure di salvaguardia, come enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte] “quei cambiamenti degli assetti urbanistici ed edilizi, che potrebbero contrastare con le nuove previsioni pianificatorie, in pendenza della loro approvazione”».

Chiaro, no? Se si volesse, in altre Regioni si potrebbero individuare le aree non idonee con apposite analisi (in Puglia, ad esempio, il Piano paesaggistico vigente fornisce già indicazioni sufficienti), inserirle nel necessario Piano energetico ambientale regionale e farle operare immediatamente in sede di adozione con una disposizione legislativa del tutto legittima, senza attendere l’approvazione finale. Solo chi non vuol capire non capisce.

 

Fabio Modesti