Costa Ripagnola, ancora battaglie giuridiche

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Costa Ripagnola di Roberto Greco
Costa Ripagnola, foto di Roberto Greco
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֎Si torna a parlare di Costa Ripagnola ma sarebbe opportuno che a parlarne torni la politica decidendo subito come gestire compiutamente il Parco regionale֎

Si torna a parlare di Costa Ripagnola perché il Tar Puglia ha messo in chiaro alcuni aspetti importanti delle regole che disciplinano il parco naturale regionale istituito ormai 4 anni fa con la legge regionale n. 30/2020. La sentenza del tribunale amministrativo pugliese – II sezione di Bari, scritta dallo stesso presidente Orazio Ciliberti, conclude il procedimento giudiziario amministrativo avviato quest’anno da un proprietario di un immobile residenziale in località contrada «Porto Contessa», a Polignano a Mare (Ba), in zona 3 del parco regionale di Costa Ripagnola, che aveva chiesto nel febbraio 2021 al Comune polignanese un’autorizzazione paesaggistica, poi rilasciata dallo stesso Comune, per realizzare opere di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria su un fabbricato a poca distanza dalla costa.

Prima che la pratica edilizia si perfezionasse, però, era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 23 dicembre 2021 che «dichiarava l’illegittimità costituzionale della normativa regionale di cui all’art. 9, comma 1 lett. g), L.R. n. 30/2020, nella parte in cui derogava in pejus le previsioni del Pptr [Piano paesaggistico regionale], violando il principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico». Ma, secondo i legali del cittadino polignanese che aveva presentato l’istanza edilizia, «la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale avrebbe lasciato impregiudicata la possibilità di realizzare, nella zona d’interesse, gli interventi ammessi dal Pptr, quali le manutenzioni e le ristrutturazioni (comprese quelle con volumetria aggiuntiva non superiore al 20%)».

Il ruolo degli uffici regionali

Nel 2022 il Consiglio regionale approvò una norma con la quale, in attesa della costituzione dell’ente di gestione del parco regionale, i procedimenti autorizzativi passavano nelle mani del Servizio Parchi e tutela della biodiversità della Regione. E così il Comune di Polignano trasmise l’istanza edilizia alla Regione. E proprio l’ufficio regionale rilevò l’impossibilità di procedere a lavori di ristrutturazione edilizia alla luce della sentenza della Consulta che aveva cassato questa possibilità ritenendola derogatoria del Pptr nella parte in cui questo Piano disciplinava le regole paesaggistiche nelle aree protette. In sostanza, spiega la sentenza dei giudici amministrativi di Bari, le norme della legge istitutiva del Parco, così come emendate a seguito della sentenza della Consulta e fino all’approvazione ed entrata in vigore del Piano per il parco, risultano più restrittive di quelle del Pptr perché riguardano territori particolarmente tutelati. «Pertanto — scrivono i giudici amministrativi — la prevalenza del Pptr, asserita in motivazione dalla Corte costituzionale, non è un principio assoluto e inderogabile, avuto riguardo alle norme transitorie contenute nella legge istitutiva del Parco, le quali dettano specifiche “misure di salvaguardia” (non cancellate dall’intervento della Consulta e tuttora vigenti, ratione temporis)».

La richiesta di intervento della Corte di Giustizia Ue

Il ricorrente ha anche invitato il collegio giudicante a chiedere un intervento pregiudiziale della Corte di Giustizia Ue per una presunta violazione dei Trattati dell’Unione. I giudici baresi non hanno accolto la richiesta affermando che «stante la tutela del bene naturalistico, il sacrificio imposto alle facoltà dominicali dei proprietari di immobili ricompresi in “Zona 3” di cui al Parco, non lede affatto il principio di proporzionalità dell’Unione». In definitiva secondo il Tar «l’iter logico-giuridico seguito dagli Uffici regionali ed esposto nell’impianto motivazionale della nota prot. n. 10985 del 13.11.2023, oggetto di gravame, nonché puntualmente esplicato nella nota di adempimento istruttorio, depositata in giudizio il 06.03.2024, è da ritenersi corretto e legittimo, alla stregua del parere negativo reso sull’intervento di che trattasi. Parimenti corretto è il ragionamento del Servizio Parchi, laddove ha precisato che i territori ricompresi nei Parchi nazionali e regionali, come si verifica per l’immobile in oggetto, rientrano fra i beni paesaggistici di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e, conseguentemente, fra le aree sottoposte non soltanto alla tutela del Piano paesaggistico regionale vigente, ma anche alle misure di salvaguardia che la legge regionale n. 30/2020, all’esito delle dette censure della Corte costituzionale, ha abilitato, le quali non consentono di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia nell’area del Parco».

La stoccata agli uffici comunali

Gli uffici del Comune di Polignano, invece, non ne escono bene (e nella storia del parco di Costa Ripagnola, a dirla tutta, non hanno mai brillato). I giudici amministrativi, infatti, stigmatizzano la loro azione affermando «ne consegue che, in nessun modo, il giudizio del Servizio regionale Tutela dei Parchi e della Biodiversità può essere influenzato dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Polignano a Mare, ancor più se si considerano le criticità rilevate dall’Amministrazione regionale e dalla stessa Sovrintendenza Abap territorialmente competente. Ferma restando la separatezza delle sfere di competenza, l’Ufficio regionale ha peraltro evidenziato, con la nota impugnata, che la circostanza per cui l’immobile in oggetto sia ricompreso nella perimetrazione del Parco naturale regionale “Costa Ripagnola”, non è affatto esplicitata nell’istruttoria relativa all’autorizzazione paesaggistica comunale n. 45 del 6/8/2021, anzi sembrerebbe esserne esclusa. La circostanza che il progetto abbia ottenuto l’autorizzazione paesaggistica comunale non è, dunque, dirimente ai fini che ne occupano, poiché l’autorizzazione paesaggistica rilasciata con provvedimento n. 45/2021 postula, erroneamente, che il progetto sia collocato al di fuori delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici».

Insomma, si torna a parlare di Costa Ripagnola ma sarebbe opportuno che a parlarne torni la politica decidendo subito come gestire compiutamente il Parco regionale.

 

Fabio Modesti