Caccia – Dura sentenza della Corte Costituzionale contro Lombardia e Toscana

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Si sottolinea che vanno rispettati gli standard di tutela e parere Ispra. La sentenza boccia le leggi sui richiami vivi, ma ha grande valore anche per le deroghe, da ridurre allo stretto necessario, e per i calendari venatori. «Ora le regioni rispettino la Guida dell’Ispra e diminuiscano specie e tempi di caccia»

«La sentenza della Corte Costituzionale è una nuova, secca bocciatura della politica delle regioni Lombardia e Toscana in fatto di cattura e utilizzo di richiami vivi, cioè gli uccelli usati come esche per la cattura o la caccia di altri uccelli. Ma ha un valore che riguarda tutta l’attività venatoria».

È il commento delle associazioni Amici della Terra, Animalisti italiani, Enpa, Fare Verde, Lac, Lav, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Vas e Wwf Italia alla sentenza della Consulta n. 190 dell’8 giugno, con cui è stata sancita l’illegittimità della legge n. 16 del 21 settembre 2010 della Lombardia, e dell’articolo 2 e del richiamato allegato A della legge della Toscana del 6 ottobre 2010.

«Quella dei richiami vivi è una pratica desueta e deprecabile ma che, essendo ammessa dalla legge nazionale, va comunque effettuata nel rispetto delle norme. Cosa che ancora una volta, la Lombardia e la Toscana non hanno fatto. Gli assessori della Lombardia e della Toscana, più che progettare nuove deroghe e caccia al fringuello, farebbero dunque bene a riflettere su quanto sia errato prestare ascolto a certe frange del mondo venatorio, che solo danni stanno facendo alla natura, alla buona amministrazione e all’immagine dell’Italia».

«Ma il pronunciamento della Corte ha anche un enorme valore generale sull’attività venatoria: la Corte, accogliendo il ricorso del Governo su forte segnalazione delle associazioni, ha ribadito gli obblighi comunitari in fatto di deroghe, che sono uno strumento eccezionale il cui utilizzo – afferma la Corte – va ridotto allo stretto necessario, e della necessità di garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna e di disporre di parere favorevole dell’autorità scientifica, vale a dire l’Ispra».

«In tal senso, la pronuncia della Corte cade in un momento quanto mai opportuno e importante, considerato che proprio in queste ore si decideranno i calendari venatori alla luce della nuova legge 157/92, così come modificata dalla legge Comunitaria 2009.

«Nella nuova 157 sono presenti norme, recepite dalla direttiva Uccelli, che prevedono la tutela attiva delle specie a sfavorevole stato di conservazione e il divieto assoluto di caccia nei periodi di riproduzione e migrazione preriproduttiva degli uccelli. Si tratta di aspetti essenziali, centrali per la conservazione della natura, tesi proprio a garantire un nucleo minimo e uniforme di tutela degli uccelli su tutto il territorio nazionale, rispetto ai quali è indispensabile rispettare le indicazioni dettagliate che, in questo senso, l’Ispra ha formulato con una specifica Guida ai calendari venatori. Tale Guida non va dunque assunta semplicemente come il parere generico di un istituto scientifico, ma proprio come la formulazione tecnica di quella necessità di livelli minimi di tutela che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale, in modo pieno e uniforme.

«Se ciò non dovesse avvenire, e se ad esempio talune regioni non dovessero rispettare questi standard, ciò comporterebbe la violazione di norme e principi nazionali, comunitari e costituzionali, oltre che un consapevole e irreparabile danno al patrimonio pubblico di cui si dovrà rendere conto».

«Per questo, è di assoluta rilevanza che le regioni da quest’anno in poi emanino calendari rispettosi della nuova legge 157 e delle specifiche tecniche fornite dall’Ispra ed escludano varie specie dalla liste di quelle cacciabili, nonché riducano sensibilmente il periodo di caccia di varie specie, tra cui uccelli acquatici, turdidi e beccaccia».

(Fonte Amici della Terra)