Controlli e sicurezza per le industrie a rischio di incidente rilevante

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Per incidente rilevante si intende «un evento, quale un’emissione, un incendio o una esplosione di grande entità dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose»

L’Arpa Toscana ricopre un ruolo fondamentale all’interno del programma di monitoraggio delle industrie a rischio di incidente rilevante: l’Agenzia, in collaborazione con i Vigili del Fuoco ed Ispel, organizza ed effettua per conto della Regione Toscana, le verifiche ispettive presso questo tipo di stabilimenti. Il coordinamento e la effettuazione di queste verifiche sono affidate ad Annarosa Scarpelli ed al suo team di collaboratori per quanto riguarda le 31 industrie catalogate come «a rischio di incidente rilevante» dislocate nel territorio delle province di Firenze, Prato, Pistoia, Siena ed Arezzo.
Per incidente rilevante si intende «un evento, quale un’emissione, un incendio o una esplosione di grande entità dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose». Tali industrie sono regolate da normativa specifica: in particolare dal Decreto Legislativo 334 dell’agosto
1999, recepimento della Direttiva europea n. 82 del dicembre 1996 nota come «direttiva Seveso 2» e dai molti decreti di attuazione dello stesso. A seconda della pericolosità e della quantità di sostanze che sono presenti, a qualsiasi titolo, in stabilimento, tali industrie vengono considerate a maggiore o minor rischio e conseguentemente ad obblighi più o meno onerosi. Le aziende che rientrano negli obblighi previsti dall’art. 8 del Decreto 334/99 sono le aziende a più alto rischio.
In primo luogo, le industrie classificate «a rischio di incidente rilevante» devono redigere un’analisi di sicurezza; le industrie che rientrano nell’Art.8 devono inviare tale rapporto alle autorità competenti e viene fatta anche un’istruttoria per controllare che i gestori abbiano correttamente individuato il rischio e abbiano messo in atto tutte le misure per evitare gli incidenti e/o ridurne le conseguenze. L’istruttoria viene assegnata dal Comitato Tecnico Regionale dei Vvf, di cui Arpa Toscana è componente effettivo, ad un gruppo di lavoro generalmente composto dall’Arpa e da Vvf. Tale rapporto deve essere redatto ogni 5 anni; e comunque nel caso in cui la normativa di riferimento dovesse cambiare alcune sostanze in uso o lo stabilimento viene modificato, il gestore dello stabilimento deve porsi il problema se i cambiamenti effettuati possono, oppure no, comportare un «l’aggravio di rischio» di incidente rilevante. Se si prospetta una situazione peggiorativa (aggravio di rischio), deve fare un’analisi della situazione di rischio e inviarla al Ctr per ricevere il nulla osta di fattibilità. Inoltre ogni stabilimento è tenuto a notificare la sua esistenza e il tipo (in particolare la pericolosità) di sostanze che vengono usate; le industrie classificate negli articoli 8 – 6 devono anche inviare al Sindaco del comune dove è ubicata l’azienda una Scheda informativa per la popolazione in cui vengono esposti i rischi e i piani di emergenza. Il Sindaco del comune dove è sito lo stabilimento è tenuto a divulgare i contenuti della scheda alla popolazione. Per gli articoli 8 è previsto anche un Piano di Emergenza Esterno che viene redatto in base alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze presenti in stabilimento e alle conseguenze in caso di incidente anche in termini di «raggio di danno»: partendo dallo stabilimento fin dove si possono espandere gli effetti lesivi alla popolazione residente nelle vicinanze, in caso di incidente. Sia per gli stabilimenti che rientrano negli obblighi dell’art. 8 che per quelli che sottostanno al dettato dell’art. 6 la normativa, DM del 9 agosto 2000 prevede che ogni azienda adotti ed attui il proprio «Sistema di Gestione della Sicurezza».
A partire dal documento di politica per prevenire incidenti e limitarne le conseguenze sull’uomo e sull’ambiente, i gestori di questi stabilimenti oltre a valutare i rischi, devono adottare tutte le precauzioni finalizzate ad evitare il verificarsi di incidenti e a ridurne le conseguenze, attraverso l’attribuzione di precisi compiti, l’individuazione di modalità di controllo (manutenzione) efficaci, prevedere formazione ed informazione di tutti coloro che a vario titolo entrano in azienda, effettuazione delle modifiche «in sicurezza» ecc. Il controllo sull’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza è affidata all’Arpa. I sopralluoghi sono finalizzati alla verifica, attraverso l’uso di una check list e di osservazioni sui sistemi tecnici, che l’azienda ponga particolare e continua attenzione a gestire la propria attività tenendo sempre presente le problematiche connesse alla sicurezza dell’impianto e della popolazione limitrofa. In 2 anni l’Arpa Toscana ha controllato almeno una volta tutti gli stabilimenti e sta per iniziare il programma di una seconda verifica nelle aziende in articolo 6.

(Fonte Arpa Toscana)