Come sono protetti in Puglia gli ulivi plurisecolari

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La Legge regionale punta alla tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi secolari e plurisecolari. Ma ancora si attendono gli elenchi degli ulivi plurisecolari che all’atto della pubblicazione saranno concepiti come vincolo paesaggistico

Legge regionale Puglia 14/2007 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi secolari della Puglia», è ora di fare il punto della situazione, di capire l’applicazione della legge nel concreto come si sposa con la vita che gli alberi hanno nel loro luogo natale. Di alberi di ulivo della Puglia si parla in poesie, in dipinti, è il passato, la cultura, è fascino continuamente esposto alla dura legge dell’ignoranza.

E sì di ignoranza si deve parlare quando ad appiccare incendi e a distruggere il paesaggio è la mano di persone senza scrupoli che mossa da varie motivazioni, non ultima l’instabilità mentale, crea disagi e va a mortificare paesaggi di grande valore. La legge parla chiaro: la tutela e la valorizzazione del paesaggio degli ulivi secolari e plurisecolari ha finalità di dimensione produttiva, di difesa ecologica ed idrogeologica nonché di elemento peculiare e caratterizzante del paesaggio regionale.

E partendo da questa premessa, è stato implicito chiedere il supporto di figure esperte in materia che, in base alle proprie singolari competenze, ci hanno dato ragguagli in merito alla giusta interpretazione da affidare alla legge e a come poterla inquadrare nelle azioni di quotidiana amministrazione.

Cosa prevede la legge

Il Comandante del comando stazione del corpo forestale di Bari, comandante Giuseppe Marcotriggiano, ci ha aiutato a leggere la legge nei suoi aspetti generali e a dar senso operativo ai vari commi che se letti su carta potrebbero non risultare di semplice interpretazione. Come sostiene il comandante, «l’individuazione del carattere di secolarità e/o plurisecolarità e del valore paesaggistico dell’albero è espresso in base ad alcuni parametri tipici della pianta stessa, sintetizzati in dimensioni e forma scultorea del tronco. L’albero secolare segue le regole di tutela indicate nella legge 144 del 12.02.1951 che disciplina l’abbattimento e l’espianto degli alberi di ulivo oltre il numero di cinque esemplari per ogni biennio in ciascuna azienda agricola, abbattimento/espianto da effettuarsi a seguito di accertata morte fisiologica dell’albero e certificata improduttività. La disciplina dell’espianto di alberi secolari obbliga il proprietario del fondo, a darne preventiva comunicazione al comune e all’Ispettorato provinciale agricolo (Ipa), i quali Enti possono prevedere l’acquisizione dell’albero al patrimonio comunale o regionale con un indennizzo pari al costo del legname in aggiunta a quello del trasporto presso altra destinazione. Tale domanda va inviata all’Ipa e nel caso in cui venisse comprovato il reimpianto presso altro fondo, l’autorizzazione all’espianto deve essere affiancata da un documento di trasporto che attesti l’avvenuta approvazione autorizzatoria e che ne indichi a chiare lettere il luogo d’espianto e quello successivo di reimpianto».

Quell’albero è, pertanto, in ogni caso segnalato e seguito nel suo cambiamento di dimora e il posto in cui viene successivamente reimpiantato è noto e quindi non soggetto a sconvenienti interpretazioni di qualsiasi voglia natura.

Al comandante abbiamo poi chiesto se la legge riconosca deroghe a quanto, in linee generali, raffigura la regola. Bene «l’espianto può anche avvenire per motivi di pubblica utilità, per le zone destinate all’edificazione e per miglioramenti fondiari, prevedendo una deroga al limite di espianto di cinque alberi e imponendo un necessario reimpianto entro trenta giorni dall’espianto, a spese del realizzatore dell’opera in aree di proprietà comunale o zone limitrofe già preventivamente individuate. Chiunque espianti o trasporti alberi di ulivo senza avere in essere le dovute autorizzazioni e non ottemperi agli obblighi del reimpianto, viene punito con sanzioni amministrative che aumentano esponenzialmente in valore se trattasi di piante plurisecolari».

La gestione degli ulivi plurisecolari

Ma passiamo all’analisi di quello che la legge impone per la gestione degli ulivi plurisecolari, ulivi che secondo quanto esprime la legge, dovrebbero essere già stati censiti e far parte di un elenco ben dettagliato dove per ogni singola pianta vengono indicate coordinate geografiche, dati riportati sul catasto olivicolo, sesto d’impianto della coltura, dimensioni del tronco, forma scultorea, analisi storica della pianta. E per far questo la parola passa al dott. Luigi Trotta, dirigente alla Regione Puglia e membro della Commissione tecnica di tutela degli ulivi plurisecolari, commissione composta da rappresentanti regionali all’ecologia, all’assetto del territorio, alle risorse agroalimentari, ai beni ambientali ed architettonici, nonché rappresentanti del Corpo forestale e di associazioni olivicole regionali riconosciute.

Come lui stesso dice «la definizione degli ulivi plurisecolari è di difficile interpretazione, non è semplice il riconoscimento assoluto della dimensione del tronco come non è di facile studio il potenziale carattere storico della pianta. La segnalazione degli ulivi plurisecolari e il loro successivo censimento è stato effettuato diligentemente dal corpo forestale dello stato; questi elenchi, compilati in ogni singola parte, sono stati consegnati all’assessorato dell’ecologia che deve in futuro, ci si augura molto prossimo, renderli pubblici. Di imminente realizzazione sarà la pubblicazione di un successivo bando per l’affidamento dell’opera di ricognizione di ulteriori piante, bando che a breve permetterà il censimento di un’altra grande porzione di territorio regionale e quindi la possibilità di apporre il vincolo ad altri alberi, allorquando gli elenchi saranno resi pubblici».

Ma allora la pubblicazione degli elenchi non sarà prossima? Bisognerà attendere il bando, il riconoscimento, la stesura delle schede e gli inghippi burocratici? A questa considerazione il dott. Trotta risponde che «la prima pubblicazione degli elenchi già in possesso e quindi della relativa cartografia avverrà in tempi brevi e poi successivamente i dati saranno integrati con quelli venuti fuori dalle successive ricognizioni. Di certo sappiamo che all’atto della pubblicazione dell’elenco degli uliveti monumentali, gli stessi sono sottoposti a vincolo paesaggistico. Un vincolo che non sarà sicuramente di facile amministrazione, si rischia che ci siano solo oneri per i proprietari terrieri che vedono un ulivo plurisecolare all’interno del proprio lotto; le problematiche gestionali sono legate, principalmente, al non poter fare miglioramenti fondiari, se non nei limiti della norma vigente. Ma questo è quello che può venir fuori da una lettura distratta e non approfondita della questione; in realtà, interessante rappresenta l’aspetto del marchio dell’olio extravergine degli ulivi monumentali, la sua promozione che va a dare importanza al prodotto sia per la sua elevata qualità che per la valorizzazione paesaggistico-turistica legata imprescindibilmente alla bellezza della pianta di derivazione e alla sua diligente tutela. Il marchio da apporre dovrà essere scrupolosamente studiato e la regione ne dovrà supportare la conoscenza e la sua diffusione; anche qui la legge è molto selettiva e apporre un marchio è cosa complessa e bisognerà lavorare su questa argomento. Il tutto per raggiungere il fine ultimo che è quello di dare valore alla pianta che rappresenta una risorsa e non una punizione. Di esempi positivi ce ne sono già in regione; basti guardare il marchio dell’olio extravergine di Torre Guaceto, che pur non seguendo la legge di tutela e di valorizzazione degli ulivi plurisecolari in Puglia, trattasi, infatti, nel caso specifico, non di ulivi plurisecolari, va a valorizzazione prodotti derivati da aree soggette a vincolo. Se si lavora bene sul territorio, integrando le diverse competenze che vanno dallo sviluppo dell’agricoltura a quello del territorio e del turismo, i risultati positivi anche dal punto di vista economico non tarderanno ad arrivare».

In definitiva grandi risvolti, anche economici, riconosciuti all’argomento in questione, perché la pianta che ha fatto la storia della Puglia non può essere vista come una condanna ma deve essere nucleo di orgoglio, protezione, tutela. E la tutela nasce da un senso civico forte, che parte dai banchi di scuola, nei confronti di una terra che noi siamo vincolati a utilizzare con coscienza per lasciarla, se non altro, nelle stesse condizioni in cui l’abbiamo trovata; i nostri figli devono avere la possibilità di scegliere e di conoscere la tradizione, la cultura dei loro nonni e questo è un obbligo che deve contraddistinguere le nostre scelte. Allora importante è far conoscere e insegnare ad amare la natura, a rispettarla perché è da lì che parte la storia dell’uomo. Perché le associazioni verdi e gli organi di controllo ambientale continuino a dare l’esempio e a non abbassare la guardia e la Regione Puglia si affretti a pubblicare gli elenchi degli ulivi plurisecolari che all’atto della pubblicazione saranno concepiti, indiscutibilmente, come vincolo paesaggistico.

La foto è di G. Picella