Non bastano progetti per difendere la biodiversità

3202
colori biodiversita varieta
Tempo di lettura: 3 minuti

Affinché la tutela delle specie protette dalla direttiva «Uccelli» sia effettiva, gli Stati membri devono adottare specifiche misure di conservazione ed applicarle e non, come ha fatto la Slovacchia ma anche altri Paesi tra cui l’Italia, elaborare progetti da finanziare di volta in volta

Esentare dalla procedura di valutazione di incidenza «i programmi di preservazione delle foreste e le loro modifiche, i tagli d’urgenza e le misure destinate a prevenire le minacce alle foreste ed a eliminare le conseguenze dei danni causati da catastrofi naturali» è una violazione della direttiva 92/43 Cee «Habitat». Ugualmente è una violazione della direttiva «Habitat» e della direttiva 79/409 Cee «Uccelli» non aver adottato «le opportune misure per impedire il degrado degli habitat e la perturbazione con conseguenze significative nelle zone di protezione speciale (Zps) designate per la conservazione [in questo caso nella Repubblica di Slovacchia, N.d.R.] del gallo cedrone (Tetrao urogallus)». Infine, la Repubblica di Slovacchia ha violato ancora la direttiva «Uccelli» «non avendo adottato le misure speciali di conservazione applicabili all’habitat del gallo cedrone (Tetrao urogallus) nelle Zps designate per la sua conservazione al fine di garantire la sua sopravvivenza e la sua riproduzione nella sua area di distribuzione».

Queste sono le statuizioni della Corte di Giustizia Ue in una sentenza del 22 giugno scorso su ricorso della Commissione Ue contro la Repubblica di Slovacchia rea di non aver ottemperato alle continue sollecitazioni e prescrizioni dell’esecutivo europeo in merito al rispetto delle norme della direttiva «Habitat», in particolare di quelle sulla procedura di valutazione d’incidenza. Sostiene la Corte europea che «occorre ricordare che la possibilità di esentare, in termini generali, talune attività, conformemente alla normativa in vigore, dalla necessità di una valutazione delle incidenze sul sito interessato non è idonea a garantire che tali attività non pregiudichino l’integrità del sito protetto. L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» non può quindi autorizzare uno Stato membro ad emanare norme nazionali che portino ad eludere, in maniera generale, l’obbligo di una valutazione dell’incidenza sul sito di determinate tipologie di piani o progetti».

Quanto alle mancate misure di conservazione delle zone di protezione speciale designate per la conservazione del gallo cedrone, dalle carte processuali «si evince che i tagli intensivi di alberi su grandi superfici e il ricorso a pesticidi per debellare gli insetti subcorticali, anche durante il periodo di riproduzione del gallo cedrone (Tetrao urogallus), hanno contribuito a un significativo declino della popolazione di tale specie nelle dodici Zps designate per la sua conservazione, vale a dire un crollo del 49,4% tra il 2004 e il 2019».

La Repubblica Slovacca, affermano i giudici comunitari, ha adottato misure di tutela «lacunose in quanto non comportano misure di conservazione stabilite in modo sistematico, in funzione delle esigenze ecologiche di tale specie e di ciascun tipo di habitat presente in ciascuna delle dodici Zps designate per la sua conservazione. Infatti, come rileva la Commissione, dette misure si limitano a casi isolati e sono state adottate, nella maggior parte dei casi, unicamente a seguito di denunce provenienti da privati o da Ong, sicché esse hanno carattere parziale e attestano l’assenza di un sistema strutturale volto a garantire la conservazione del gallo cedrone ponendo fine al degrado del suo habitat».

La Corte di Giustizia Ue ricorda poi che ai sensi della direttiva «Uccelli» per la conservazione degli uccelli selvatici, «la designazione di un territorio quale Zps per la conservazione di una specie implica il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive dell’habitat di tale zona, il cui obiettivo che ha giustificato la designazione è la sopravvivenza della specie in questione e la sua riproduzione».

Affinché la tutela delle specie protette dalla direttiva «Uccelli» sia effettiva, gli Stati membri devono adottare specifiche misure di conservazione ed applicarle e non, come ha fatto la Slovacchia ma anche altri Paesi tra cui l’Italia, elaborare progetti da finanziare di volta in volta. Una sentenza ancora una volta importante sull’applicazione delle principali direttive europee per la tutela della biodiversità, ormai passate in secondo piano rispetto alle ambiziose e piuttosto velleitarie politiche climatiche dell’Ue.

 

Fabio Modesti