Riscaldamento di ambienti: impiego dei residui di lavorazione del legno

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Lo scopo della tesi è esporre come i residui legnosi possano essere usati per finalità di tipo energetico nel settore del
legno – arredamento

E’ stato considerato l’aspetto tecnico, economico e legislativo riguardo alla produzione di calore dai residui per la climatizzazione e la copertura del fabbisogno di acqua sanitaria nei luoghi di lavoro e per i processi industriali quali il trattamento fitosanitario degli imballaggi in legno o l’essiccazione del legname. La produzione di calore dai residui legnosi raccolti all’interno delle aree di lavoro consente l’approvvigionamento di materia prima e il trasporto
a costo zero. Inoltre, il bilancio nullo della CO2 attraverso
l’uso della biomassa e lo sviluppo di un sistema
integrato di produzione energetica fanno si che la generazione
di calore da materiale residuale sia globalmente e localmente
sostenibile dal punto di vista ambientale.
Arpat ha svolto fino all’anno scorso la funzione di organismo preposto al rilascio dell’autorizzazione all’uso del marchio (Ippc-Fao) per gli imballaggi di legno da esportazione, trattati termicamente. Nelle procedure di tale autorizzazione si è potuto constatare che veniva impiegato, in tale processo,
il residuo legnoso, derivato da scarti di lavorazione, quindi
biomasse, quale combustibile per ottenere aria calda da inviare nei forni di trattamento e per altri usi nella climatizzazione di locali. Il trattamento del legnane da imballaggio deve attenersi alle disposizioni del decreto D.M. 2 luglio 2004 – Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l’utilizzo di un
Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno
La tecnica del trattamento deve avvenire come di
seguito indicato. La capacità di carico dell’impianto di trattamento termico ad alta temperatura, intesa come quantitativo massimo di materiale che può essere caricato, espresso in metri cubi deve essere riportata sulle schede tecniche fornite dal produttore dell’impianto e l’organismo di controllo deve essere in grado di verificare il volume della partita effettivamente (m3) inserita nell’impianto di trattamento termico di volta in volta.
L’impianto di trattamento termico deve consentire di
raggiungere 56 °C/30 minuti nel centro del materiale
inserito. Il numero minimo di sonde per partita omogenea è 4. Il sistema di controllo della temperatura deve essere regolarmente tarato (mediante certificato Sit o un termometro campione certificato o equivalenti).
Nel caso vengano contemporaneamente trattate più
specie legnose o tipologie differenti, per umidità, o
sagomatura o comunque per conducibilità di calore,
di «materiali da imballaggio in legno» (segati,
pallet, gabbie, casse ecc.), è necessario monitorare il
trattamento termico con più sonde rispetto al numero
sopra indicato. Tali sonde devono essere differenziate
per ogni specie inserita nell’impianto di trattamento
termico e nelle tipologie di imballaggio di maggiori dimensioni.
Le sonde devono essere in grado di raggiungere il
centro di ogni tipo di assortimento trattato nell’impianto;
inoltre, al termine di ciascun ciclo, deve essere verificata la loro integrità in modo da dimostrarne il corretto funzionamento durante qualsiasi verifica interna o
dall’organismo di controllo.
Le sonde devono essere posizionate all’interno del carico, durante i cicli di lavorazione e in modo da rilevare la temperatura nei punti più «freddi» (lato opposto alla fonte
di calore, centro del carico, zone in corrispondenza delle quali il calore si propaga più lentamente). Altre posizioni possono essere indicate dal produttore dell’impianto di trattamento termico, a seconda delle caratteristiche dell’impianto e
sempre comunque previa approvazione degli organismi di controllo. Il ciclo deve considerarsi terminato quando tutte
le sonde avranno raggiunto 56 °C, aumentata dell’incertezza strumentale (ad esempio se lo strumento ha un’incertezza di ± 1 °C il valore minimo di temperatura da raggiungere deve essere di 57 °C) per 30 min. Qualora la temperatura, nell’arco dei 30 min., scende al di sotto di 56 °C il materiale non è da ritenersi trattato. Tutti i dati relativi ai cicli di trattamento termico devono essere sempre visibili in ogni momento del trattamento sul sistema di controllo e stampabili
su supporto cartaceo in modo da permettere un corretto monitoraggio da parte dell’organismo di controllo. Inoltre, tali dati devono accompagnare il lotto trattato sino all’apposizione del marchio sull’imballaggio. Il rapporto stampato deve riportare le seguenti indicazioni:
? dicitura «HT» (ISPM 15-FAO);
? tipo di materiale trattato e quantità;
? data e ora di inizio e fine del trattamento;
? matricola dell’impianto di trattamento termico e
nome (o logo) dell’azienda che lo ha effettuato;
? andamento nel tempo della temperatura rilevata
dalle sonde inserite nel centro del materiale
(sotto forma di grafico). Per evitare modifiche e manomissioni dei protocolli di sterilizzazione, il sistema di controllo deve essere dotato di protezioni informatiche e parole chiavi per evitare l’accesso ai dati memorizzati durante il ciclo. Sulla partita trattata deve essere apposto il marchio dell’avvenuto trattamento immediatamente dopo l’uscita dal forno.