Il Sistri appena nato già modificato…

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Il decreto correttivo, oltre che prorogare di un mese la scadenza per l’iscrizione al nuovo sistema da parte dei soggetti obbligati, introduce una vasta serie di altre modifiche e integrazioni al precedente provvedimento

Ed è allo scadere del termine di presentazione dell’iscrizione per il primo gruppo di soggetti obbligati alla registrazione al Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), che arriva la prima modifica al Decreto ministeriale 17 dicembre 2009 «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».

Le correzioni sono contenute nel Decreto ministeriale 15 febbraio 2010 «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno sabato 27 febbraio c.a.

Il decreto correttivo, oltre che prorogare di un mese la scadenza per l’iscrizione al nuovo sistema da parte dei soggetti obbligati, proroga che sposta il termine dal 28 febbraio al 30 marzo, per il primo gruppo, e dal 30 marzo al 29 aprile per il secondo, introduce una vasta serie di altre modifiche e integrazioni al precedente provvedimento, modifiche che incombono anche sulla modulistica da compilare per l’iscrizione.

Di seguito si focalizzano le principali novità introdotte dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010, modifiche che, però, anche spostando i termini di trenta giorni per l’iscrizione al sistema da parte dei soggetti obbligati, non prorogano i termini previsti per l’operatività del sistema stesso che restano fissati al 13 luglio per il primo gruppo di soggetti obbligati e al 12 agosto per il secondo gruppo.

Partiamo dalla necessità di sorvegliare i luoghi dove si effettua la gestione finale dei rifiuti; la videosorveglianza, infatti, già prevista per le discariche, viene applicata, a seguito del nuovo correttivo, anche agli impianti di incenerimento.

Altro punto riguarda le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento e che producono rifiuti derivanti da tali attività; bene, questi soggetti ora devono iscriversi al Sistri indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Coinvolti dalle nuove correzioni apportate al decreto, risultano anche le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, le quali possono dotarsi di un dispositivo Usb relativo alla sola sede legale o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo Usb per ciascuna unità locale, fatto comunque salvo l’obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

Chiarimenti vengono introdotti anche alla modalità di pagamento dei contributi e in particolare viene spiegato che, per gli impianti che svolgono le attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e/o di smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15), il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell’unità locale; a seguito di tale modifica, nel nuovo modulo di iscrizione, dovrà essere indicato quali e quante sono le singole attività di recupero e/o smaltimento svolte nell’unità locale o operativa di riferimento.

Un passo verso le esigenze dei trasportatori, soggetti questi particolarmente «colpiti» dalle tempistiche imposte dal nuovo sistema informatico, viene compiuto riducendo i tempi per la comunicazione al Sistri dei dati per la movimentazione dei rifiuti. Le nuove tempistiche sono definite, per la gestione dei rifiuti pericolosi, a quattro ore e a due ore prima dell’operazione rispettivamente per il produttore e per il trasportatore; per i rifiuti non pericolosi, il termine precedente viene invece completamente soppresso, stabilendo che la relativa scheda dovrà essere compilata prima della rispettiva movimentazione.

Si prosegue estendendo la tipologia di procedura prevista per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, se soggetti non obbligati ad iscriversi a Sistri, anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non siano inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonché al trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato da un’impresa di cui all’art. 212, comma 5 del D. Lgs. 152/2006. In questi casi, praticamente, la scheda Sistri è compilata a cura del trasportatore, che provvede ad inserire anche i dati relativi al produttore.

Spazio alle modifiche, è anche concesso agli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, i quali provvederanno all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di presentazione del Mud, tramite la compilazione dell’Area Registro Cronologico della scheda Sistri.

Per gli impianti comunali o intercomunali, ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, l’iscrizione al Sistri è da compiere nella categoria centro raccolta/piattaforma e la stessa risulta convalidata a seguito del versamento di un contributo annuo di 500 euro, contributo indipendente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti. I rifiuti urbani in uscita da tali impianti, trasportati da imprese di trasporto iscritte nella categoria 1, sono accompagnati dalla scheda Sistri – Area movimentazione, compilata dal gestore e consegnata, firmata, all’impresa di trasporto. Tale scheda accompagnerà il trasporto dei rifiuti fino all’impianto di recupero e/o smaltimento di destinazione.

Infine, cambia anche la definizione di «delegato», che viene depotenziata; per delegato, a seguito dell’ultimo decreto correttivo, si intende il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo Usb, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed al quale è attribuito il certificato per la firma elettronica.

Queste le modifiche salienti del novo correttivo; alle aziende ancora del tempo per adempiere agli obblighi di legge e cominciare ad adeguarsi, soprattutto mentalmente, al grande cambiamento apportato dal sistema informatico della gestione dei rifiuti. Ma sarà questo l’ultimo correttivo? Dobbiamo aspettarci nuove notifiche? E soprattutto, sarà correlato, il grande peso economico imposto alle aziende, in un momento storico poco felice per queste ultime, all’effettivo fine ultimo di questo sistema? Sarà, in sostanza, questo Sistri a risolvere il problema del traffico illecito dei rifiuti?